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Ordinanza Interlocutoria — n. 28739/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands VAT refund case to lower court due to missing evidence on simplified tax payment scheme.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28739/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new role, ordering the tax agency to provide specific information regarding the simplified tax payment scheme. The company argued it had adhered to the simplified procedure and paid all due amounts, but the court found the documentary evidence insufficient to link the declaration to the current dispute. Consequently, the court decided to suspend the proceedings until the tax agency clarifies the status of the simplified payment scheme.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l.n. 193 del 2016; Art. 113 c.p.c.: When documentary evidence fails to establish the correspondence between a declaration of adherence to a simplified tax payment scheme and the subject matter of the litigation, the case must be remanded to a new role for the tax authority to provide clarifying information.

Parole chiave

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VAT refund claim simplified tax payment scheme insufficient documentary evidence remand to new role tax authority information duty tassazione dell'IVA impugnazione della cancellazione contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l.n. 193 del 2016
Con atto datato 7 marzo 2019, la società formulava "istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 d.l.n. 193 del 2016, conv.
Art. 113 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA A 52 -0/1... sul ricorso iscritto al n. 4016/2016 R.G. proposto da CANCELLOTTI S.R.L., con sede a Perugia, Via Fabrianese, n. 1, in Zo12_ persona del legale rappresentante "pro tempore", C.F. 02777130549, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tinelli e dall'Avv. Maurizio De Lorenzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito a Roma, Via di Villa Severíni, n. 54 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n. 570/03/2015, depositata il 2 novembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme;

RILEVATO CHE 1. Sulla base di processo verbale di contestazione, a seguito di verifica, l'Agenzia delle entrate notificava a CANCELLOTTI S.R.L. tre avvisi di accertamento, per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, con cui venivano contestate illegittime detrazioni dell'Iva in riferimento a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

2. La società impugnava con distinti ricorsi i suddetti avvisi.

3. La CTP di Perugia accoglieva i ricorsi riuniti con compensazione delle spese di lite.

4. La CTR, con la sentenza impugnata, accoglieva l'appello dell'Ufficio, condannando la società alle spese.

5. Proponeva la società ricorso per cassazione, affidandosi a quattordici motivi.

6. Resisteva l'Agenzia delle entrate con articolato controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con atto datato 7 marzo 2019, la società formulava "istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 d.l.n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016, provvedendo al tempestivo versamento di tutte le somme dovute. Detta istanza è stata reiterata in quella "di prelievo" datata 15 luglio 2021.

2. Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, nondimeno, non è possibile apprezzare con immediatezza la corrispondenza tra la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in data 21 aprile 2017, con conseguente liquidazione delle somme da pagare per la definizione stessa, e l'oggetto del presente giudizio.

3. Sussiste perciò la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire, al riguardo, le determinazioni dell'Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Dispone rinviarsi la causa a nuovo ruolo, mandando l'Agenzia delle entrate, nei sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria, di fornire informazioni circa la definizione agevolata di cui alla dichiarazione di adesione della ricorrente in data 21 aprile 2017 in riferimento all'oggetto del presente giudizio. Così