Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 28738/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court due to unverified tax settlement claim by appellant.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28738/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court ordered a remand to the lower court because the appellant's claim of having settled the tax debt was not substantiated. Although the appellant submitted a declaration of adherence to a simplified settlement procedure and proof of partial payments, the court found no evidence linking these actions to the specific tax dispute at hand. Consequently, the case was sent back to the lower court to verify the tax authority's determination regarding the alleged settlement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l.n. 193 del 2016; When an appellant claims a tax debt has been settled under a simplified procedure, the court must verify the correspondence between the payment and the disputed liability before dismissing the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax settlement procedure simplified tax payment remand to lower court tax debt verification Cassation remand order tax dispute resolution evidence of payment errore di calcolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l.n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016
Risulta dalla documentazione prodotta avere la ricorrente formulato (in data 29 marzo 2017) dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l.n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA 2 c, 5-D sul ricorso iscritto al n. 5838/2014 R.G. proposto da ac). 22 OPEN S.R.L., in persona del legale rappresentante "pro tempore", C.F. 00100110519, con sede ad Arezzo, Via Leopardi, n. 38, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Cavaliere e (giusta atto di costituzione di nuovo difensore con unita delega, entrambi datati 12 maggio 2022) dall'Avv. Paolo Enrico Ammirati ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pierfelice Grillo a Roma, Viale Giulio Cesare, n. 2 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - costituita ai fini della partecipazione all'udienza - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 85/25/13, depositata il 26 settembre 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme;

RILEVATO CHE OPEN S.R.L. veniva attinta da cartella di pagamento per euro 311.894,47, scaturente dal controllo automatizzato della dichiarazione UNICO 2006/2007. Impugnata la cartella da parte della medesima, l'Ufficio, nel costituirsi, dava atto che, a causa di un errore nei conteggi, era in corso di emanazione un provvedimento di sgravio per euro 157.426,00. La CTP di Arezzo, preso atto del ridetto errore, accoglieva il ricorso ed annullava la cartella. La CTR della Toscana, con la sentenza impugnata, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione Open, affidandosi a tre motivi. Si è costituita l'Agenzia delle entrate al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza. CONSIDERATO CHE Con atto datato 12 maggio 2022, la ricorrente ha formulato istanza di cessazione della materia del contendere sul rilievo che, nelle more, come da allegata documentazione, aveva provveduto a regolarizzare la sua posizione debitoria, definendo ogni pendenza con l'Agenzia delle entrate ed impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti. Risulta dalla documentazione prodotta avere la ricorrente formulato (in data 29 marzo 2017) dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l.n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016 e, ammessa alla stessa, corrisposto euro 78.965,53 ed euro 75,675,33, rispettivamente il 31 luglio 2017 ed il 2 ottobre 2017.Non è tuttavia possibile apprezzare la corrispondenza di detta -dichiarazione e delle somme di cui sopra all'oggetto del presente giudizio, rendendosi perciò necessario investire al riguardo l'Agenzia delle entrate, onde acquisire le sue determinazioni, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Dispone rinviarsi la causa a nuovo ruolo, mandando l'Agenzia delle entrate, nei sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria, di fornire informazioni circa la definizione agevolata ex art. 6 d.l.n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016, di cui all'istanza presentata dalla ricorrente il 29 marzo 2017, in riferimento all'oggetto del presente giudizio. Co