Court orders remittal to join pending tax assessment and sanction proceedings for joint review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the remittal of the case to a new hearing to allow the joint examination of the sanction proceeding and a related tax assessment proceeding. The tax authority argued for separate trials, but the court found it necessary to consolidate the proceedings regarding the 2009 tax year. This decision ensures a comprehensive review of the administrative determinations affecting the company's liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Art. 100 c.p.c.: When multiple proceedings concern the same fiscal year and administrative determinations, the court may order their joint examination to ensure procedural efficiency and consistency.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 21113-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente CONTRO DYNAWEB s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t. - Intimata Avverso la sentenza n. 1332/08/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 13.02.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 4.05.2022 dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che All'esito di una verifica condotta dalla GdF e di indagini bancarie eseguite ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla Dynaweb s.r.I., che non aveva dichiarato redditi e non aveva provveduto alla regolare tenuta delle scritture contabili, fu notificato un avviso d'accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate rideterminò il reddito relativo all'anno 2009, RGN 21113/2019 Conii liere rel. Federici c , i recuperando le imposte dovute. All'atto impositivo seguì l'irrogazione delle sanzioni, oggetto della presente controversia.
L'atto di irrogazione delle sanzioni, così come l'avviso d'accertamento, fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione provinciale di Napoli, che con sentenza n. 28189/07/2015 ne accolse le ragioni. L'appello proposto dall'Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania fu respinto con sentenza n. 1332/08/2019, ora al vaglio di questa Corte. Il giudice regionale ha evidenziato la pendenza di una pluralità di controversie tra la società e l'Agenzia delle entrate per più annualità, tutte riconducibili ad un'unica verifica.
Ha rilevato che, come per altre annualità, anche per il 2009 la pronuncia della Commissione tributaria sull'avviso d'accertamento era stata favorevole alla contribuente. L'Agenzia delle entrate ha censurato con tre motivi la sentenza, di cui ne ha chiesto la cassazione. La società è rimasta intimata. Nell'adunanza camerate del 4 maggio 2022 la causa è stata trattata. Considerato che Dove preliminarmente rilevarsi che l'atto impugnato è collegato all'avviso d'accertamento relativo alla rideterminazione dell'imponibile e alle maggiori imposte pretese dall'ufficio per la medesima annualità, oggetto di distinto giudizio, pendente dinanzi a questa Corte ed iscritto nel R.G. con n. 23883/2017.
La ricorrente ha chiesto la riunione dei due procedimenti. Trattandosi di sanzioni irrogate a seguito delle determinazioni assunte dall'Amministrazione finanziaria nei riguardi della Dynaweb con riferimento all'anno d'imposta 2009, appare opportuna quanto meno la trattazione congiunta dei due procedimenti. A tal fine occorre dunque rinviare a nuovo ruolo la trattazione del presente giudizio per consentire il contestuale esame del procedimento afferente l'avviso d'accertamento, iscritto con R.G. 23883/2017.
P.Q.M.
Rinvia il processo a nuovo ruolo al fine della trattazione congiunta con il procedimento iscritto con numero di R.G. 2