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Ordinanza Interlocutoria — n. 28731/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to clarify if tax payments cover remaining debt from prior assessment notice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28731/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new hearing to resolve an evidentiary gap regarding tax debt coverage. Metalfilo S.r.l. submitted documents claiming payment of a tax definition, but the Court could not verify if these payments also covered the residual debt from a separate, previously contested assessment notice. Consequently, the Court ordered the parties to clarify whether the collected acts included the outstanding amount from the 2008 tax year.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; When submitted documentation regarding a tax payment definition is ambiguous concerning the scope of covered debts, the court must remand the case to clarify if the payments extend to residual liabilities from prior assessment notices.

Parole chiave

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tax definition agreement residual tax debt payment verification assessment notice scope remand for clarification Equitalia successor tax collection acts debito residuo

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 18481/2015 proposto da METALFILO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Mauro Cadorin, rappresentata e difesa dal prof. avv. Giuseppe Marini e dall'avv. Paolo Pietro Piccin, elettivamente ( _domiciliata_ in Roma, presso lo studio del primo alla ViadeiIvr OrtY - Sn ec ke t-t n - ,n FYai-55fi r-174-87, giusta procura speciale a margine del ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 179/31/15, pronunciata il 15.12.2014 e depositata il 13.1.2015 Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 24.11.2021 e del 22.9.2022 dal Consigliere dott.

Lucio Napolitano; Rilevato che: La Metalfilo S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR del Veneto di cui in epigrafe, che, riuniti gli appelli separatamente proposti dalle parti avverso la sentenza di primo grado, aveva rigettato integralmente l'appello della società e parzialmente accolto quello dell'Agenzia delle entrate nei termini di cui in motivazione; successivamente all'adunanza in camera di consiglio del 24.11.2021, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione, nelle more della relativa pubblicazione parte ricorrente, in data 17.12.2021, ha depositato documentazione concernente definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 225/2016; dall'esame della documentazione allegata il collegio non è tuttavia in grado di poter acclarare con certezza se le somme versate, il cui pagamento in adempimento di quanto determinato, che sicuramente sono riferibili all'avviso di accertamento T6X038802054/2012, relativo all'accertamento notificato alla società per l'anno 2009, in relazione al quale la società era risultata nel merito totalmente soccombente, lo siano anche in relazione al debito residuo di cui all'avviso di accertamento T6X038802052/2012, relativo al precedente anno d'imposta, per il quale erano state parzialmente accolte nel doppio grado di merito le doglianze della contribuente, atteso che nella comunicazione, di cui all'allegato 4 dei documenti depositati, indirizzata dall'allora Equitalia Nord S.p.A. alla società contribuente, si fa riferimento ad un avviso di accertamento T6XIPRN001362015 successivo a quello T6X038802054/2012, che non è dato verificare se riferito al debito anche per l'importo residuo dovuto per l'anno 2008 per effetto delle decisioni rese dalla CTP di Treviso e dalla CTR del Veneto;

Ritenuto che: Alla stregua di quanto sopra evidenziato appare necessario che le parti chiariscano se gli atti di riscossione indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata - per i quali gli importi dovuti rateizzati sono stati versati nei termini - si riferiscano anche al debito residuo di cui al primo avviso di accertamento T6X038802052/2012, relativo all'anno d'imposta 2008, anch'esso oggetto d'impugnazione nel presente giudizio;

P.Q.M.

Nella stessa composizione di cui al precedente verbale, rinvia la causa a nuovo ruolo, invitando le parti a rendere i chiarimenti di cui alla parte motiva della presente ordinanza ed in particolare la controricorrente a chiedere conferma ad Agenzia delle entrate - Riscossione, subentrata quale successore ex lege alle società del gruppo Equitalia, della regolarità della definizione agevolata in relazione in relazione a ciascun atto impugnato da cui ha tratto origine il presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consi