Cassation appeal dismissed due to null notification via unlisted email address under Italian tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the notification to the tax agency and municipality was sent to an email address not listed in the official public registers. The appellant argued for the validity of the electronic delivery, but the court found the recipient address failed to meet statutory requirements for public lists. Consequently, the notification was deemed null, and the case was remanded for a new notification procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3-bis comma 1 legge 53/1994; Art. 11 legge 53/1994; Art. 16-ter d.l. 179/2012: Electronic notifications to public authorities are null if the recipient's email address is not included in the official public registers maintained for such purposes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26281-2018 proposto da: HOTEL NUOVO REBECCHINO DI CIRO E PASQUALE GENTILE S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO CIGLIANO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore -intimati– avverso la sentenza n. 948/01/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 2/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/9/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Hotel Nuovo Rebecchino di Ciro e Pasquale Gentile s.n.c. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 15432/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto avverso l’avviso di rettifica IMU annualità 2012, con riguardo all’immobile, di proprietà della contribuente, sito in Napoli, Corso Garibaldi 355, sul presupposto della mancata prova della notifica dell’atto pregiudiziale, consistente nella modifica della rendita catastale, successiva all’1.1.2000; l’Agenzia delle entrate ed il Comune di Napoli sono rimasti intimati; la società contribuente ha infine depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato ad Agenzia delle entrate ed al Comune di Napoli ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; in base al successivo art. 11 «le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica»; l'art. 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, siccome introdotto dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modificato, nella versione applicabile ratione temporis, dall'art. 45-bis, comma 2, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in legge 11 agosto 2014, n. 114, definisce quali sono i pubblici elenchi «ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile»; 1.3. nella specie, la notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica che la parte ricorrente non indica, nella relata, come inserito tra quelli risultanti dai pubblici elenchi di cui al citato art.16-ter, al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994 (cfr.
Cass. nn. 13224/2018, 11574/2018); 1.4. è quindi ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti delle parti rimaste intimate, ciò escludendo che la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
P.Q.M.
La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione ad Agenzia delle entrate ed al Comune di Napoli, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da re