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Ordinanza — n. 28617/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court case dismissed due to voluntary settlement under simplified payment procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28617/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal against a tax decision extinguished because the appellant voluntarily joined the simplified payment procedure. Both the taxpayer and the tax collection agency agreed to this settlement, leading to the termination of the litigation. Consequently, the court ordered the mutual compensation of litigation costs and exempted the parties from further uniform contribution payments.

Regesto Legislator

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D.L. n. 119/2018; When a party voluntarily joins the simplified payment procedure and the opposing party consents, the judicial proceeding is extinguished with full compensation of litigation costs.

Parole chiave

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simplified payment procedure voluntary settlement tax collection agency litigation cost compensation judicial proceeding extinction uniform contribution exemption administrative tax debt assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 119/2018
preliminarmente, la Corte rileva che, con istanza depositata in data 21.9.2022, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito dell’adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018; 1.2.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater
non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372
16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18557-2016 proposto da: GRIMALDI PAOLA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato ANDREA PROSPERI, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato FILIPPO CIUCHI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati ERSILIO GAVINO e GIOVANNI CALISI giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 90/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 20/1/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/9/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Paola Grimaldi propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1008/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, che aveva respinto il ricorso proposto avverso preavviso di fermo amministrativo e cartelle esattoriali ad esso sottese; il Concessionario resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che, con istanza depositata in data 21.9.2022, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito dell’adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018; 1.2. a tale att o ha prestato adesione il Co ncessionario controricorrente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;

Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Co