Ordinanza — n. 28564/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9788-2013 proposto da: LE BUGNE S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio GREZ ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO BASSANO giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro COMUNE DI BIBBONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo rappresenta e difende assieme agli Avvocati PASQUALE RUSSO e FRANCESCO PADOVANI giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 23/23/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata l’1/2/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/9/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Le Bugne S.r.L. propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Toscana aveva accolto l’appello del Comune di Bibbona avverso la sentenza n. 165/6/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2008; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata in data 1.9.2022, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito dell’adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018; 1.2. a tale atto ha prestato adesione il Comune controricorrente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28564/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 23/23/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata l’1/2/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/9/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Le Bugne S.r.L. propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Toscana aveva accolto l’appello del Comune di Bibbona avverso la sentenza n. 165/6/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2008; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata in data 1.9.2022, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito dell’adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018; 1.2. a tale atto ha prestato adesione il Comune controricorrente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9788-2013 proposto da: LE BUGNE S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio GREZ ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO BASSANO giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro COMUNE DI BIBBONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo rappresenta e difende assieme agli Avvocati PASQUALE RUSSO e FRANCESCO PADOVANI giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 23/23/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata l’1/2/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/9/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Le Bugne S.r.L. propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Toscana aveva accolto l’appello del Comune di Bibbona avverso la sentenza n. 165/6/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2008; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata in data 1.9.2022, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito dell’adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018; 1.2. a tale atto ha prestato adesione il Comune controricorrente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasiin modalità da remoto, della Corte