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Ordinanza Interlocutoria — n. 28555/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings pending EU Court ruling on VAT registration of capital increase.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28555/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation suspended the tax dispute between the Revenue Agency and three financial companies regarding the registration of a capital increase. The Agency argued for proportional VAT registration based on the transfer of shares, while the companies claimed the operation was merely a capital increase. The court halted the case because it had already referred the same legal question to the European Court of Justice, making a final decision impossible without the EU ruling.

Regesto Legislator

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Art. 20 TUR; Art. 5 n. 8 Directive 77/388/EEC; Art. 19 Directive 2006/112/EC: The Italian tax court must suspend proceedings when a preliminary reference to the European Court of Justice is pending regarding the classification of a transaction for VAT purposes.

Parole chiave

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VAT registration capital increase transfer of shares suspension of proceedings preliminary reference EU Court of Justice tax dispute risanamento dell'impresa in diritto tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 20 TUR
8 della Direttiva 77/ 388/CEE e 19 della Direttiva 2006/112/ CE e l'art. 20 del TURcome modificato dall'art.1 comma 87 lettera a) nn.
Art. 5 n. 8 Directive 77/388/EEC
Art. 19 Directive 2006/112/EC
Law 205/2017
Law 145/2018

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 10283 del 31 marzo 2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8070/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso L’Avvocatura Generale dello Statoche la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- Contro SAN PAOLO SPA, EURIZON CAPITAL SGR SPA, CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti; Tutti elettivamente domiciliati in Roma Via Ventiquattro Maggio 43, presso lo studio dell’avvocato GRANDE CORRADO che lirappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONINI MASSIMO GUIDO -controricorrenti- avverso sentenzadi COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 96/2016 depositata il 13/01/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022dal Consigliere RITA RUSSO. RILEVATO CHE Il contenzioso tensione trae origine da un'operazione del gruppo Intesa San Paolo, posta in essere attraverso una serie di atti e segnatamentel'aumento di capitale sociale deliberato da Eurizon in data 28 maggio 2009,la sottoscrizione mediante atto notarile del 7 luglio 2009 dell'aumento di capitale da parte di Cassa di Risparmio Firenze, e , in data 12 agosto 2009 , la vendita da parte di Cassa di Risparmio di Firenze a Intesa San Paolo delle partecipazioni sottoscritte.

L'Agenzia delle entrate ha riqualificato, ai sensi dell’art 20 TUR, l'atto sottoposto alla registrazione in atto di cessione di azienda , con correlativa applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale anziché in misura fissa e notificato i relativi avvisi di liquidazione, impugnati dalle società.I ricorsi delle società sono stati accolti in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per c a ssazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a un motiv o.

Le società hanno resistito con controricorso, successivamente depositando memoria nella quale espongono che stante la nuova formulazione dell’art 20 TUR hanno presentato istanza di annullamento in autotutela. Ciò premesso, si osserva che questa Corte con ordinanza numero 10283 del 31 marzo 2022 ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione Europea la questione relativa alla incompatibilità tra gli artt. 5 n. 8 della Direttiva 77/ 388/CEE e 19 della Direttiva 2006/112/ CE e l'art. 20 del TURcome modificato dall'art.1 comma 87 lettera a) nn.

1) e 2) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art.1 comma 1084 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che impone all'amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto. Pertanto, appare opportuno, in ragione della possibile ricaduta della decisione della Corte di Giustizia sulla fattispecie in esame,rinviare il processo a nuovo ruolo in attesa della suddetta decisione.

P.Q.M.

Rinvia il processo a nu