Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by accelerated settlement procedure under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Toto Holding s.p.a.'s appeal against the Regional Tax Commission's rejection of the company's tax assessment. The company had previously requested an expedited settlement under Article 6 of D.L. 119/2018, paying the first installment and triggering the automatic suspension of proceedings. Since no party requested the resumption of the trial within the statutory deadline, the litigation was legally extinguished, rendering the cassation appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 13 D.L. 119/2018; Art. 6 comma 10 D.L. 119/2018: When a taxpayer requests an expedited settlement and pays the first installment, the proceedings are suspended; if neither party requests resumption within the deadline, the litigation is extinguished and any subsequent appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 22525/ 20 15 , propost o da: TOTO HOLDING s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. Paola Toto, rappresentata e difesa, per procura unita al ricorso, dagli Avv. GIOVANNI ARIETA e GIUSEPPE MARIA CIPOLLA ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente – avverso la sentenza n. 186/1/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 20/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/09/2022 dal consigliere dott. Francesco Cortesi. Rilevato che:
1. Toto Holding s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione , affidato a cinque motivi, contro l’Agenzia delle entrate,che resiste con controricorso, controla sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo indicata in epigrafe , che ha rigettato l’appello da lei proposto avverso il rigetto dell’impugnazione dell’avviso di accertamento notificatole il 26 febbraio 2013. Con tale atto impositivo l’ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile della società contribuente per l’anno 2008 ai fini IRES, disconoscendo il regime di participation exemption da questa invocato. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
2. Con memoria del 29 maggio 2019, contenente allegati, la ricorrente ha dato atto di aver formulato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. nella l. n. 136 del 2018, versando la prima rata del condono e domandando la sospensione del giudizio fino al termine di cui all’art. 6, comma 10, del citato decreto.
3. All’udienza del 15 aprile 2021, fissata per la trattazione in sede camerale, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo onde accertare l’avvenuta notificazione all’amministrazione finanziaria della memoria e degli allegati. Considerato che:
1. In ottemperanza a quanto disposto all’esito dell’udienza poc’anzi indicata, la ricorrente ha dato prova dell’avvenuta notifica della memoria già depositata, con i documenti ivi allegati, all’Agenzia delle entrate. Quest’ultima ha poi depositato una propria nota del 18 giugno 2021, con laquale ha dato atto dell’intervenuto perfezionamento della definizione agevolata per aver la società contribuente provveduto al versamento della prima rata pattuita alla data del 22 maggio 2019; nella stessa nota, peraltro, l’amministrazione ha dedotto di aver successivamente ricevuto anche le ulteriori rate previste dal piano dilazionato di pagamento. Nessuna delle parti ha poi presentato istanza di trattazione del giudizio entro il termine di cui all’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.
2. Il rilievo di tali circostanze determina, pertanto, l’estinzione del giudizio. Ai sensi del citato art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’e