Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28551/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as tax debt settled via simplified procedure, triggering automatic case extinction under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28551/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished due to the taxpayer's declaration of using the simplified debt resolution procedure. Although the taxpayer formally renounced the lawsuit and requested case extinction, the Court ruled that the mere declaration of the simplified procedure, accompanied by the tax authority's communication and the taxpayer's renunciation, is sufficient to terminate the proceedings under Article 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was dismissed without a substantive ruling on the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: The declaration by the debtor to avail themselves of the simplified definition of pending debts, followed by the tax authority's communication and the debtor's renunciation of the lawsuit, automatically extinguishes the judicial proceeding under Article 391 of the Civil Procedure Code, even without the tax authority's explicit acceptance.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified debt resolution case extinction tax appeal dismissal civil procedure code taxpayer renunciation rimborso dei contributi agli stranieri imposizioni interne rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 of D.L. n. 193/2016
Con atto datato 26 luglio 2022, depositato in Cancelleria il 1° agosto 2022, e notificato a mezzo di posta elettronica certificata all’Agenzia delle entrate, il contribuente ha dichiarato di aver dato corso al procedimento didefinizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 del d.l.
Art. 391 of the Civil Procedure Code
225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore e,nel caso di specie, anche dell a rinuncia del ricorrente, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Con il quarto motivo, lamentando la violazione dell’art. 13- bisdel d.l.
art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo motivo, denunziando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., svolge analoga censura.
art. 391 cod. proc. civ
225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore e,nel caso di specie, anche dell a rinuncia del ricorrente, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ., anche in assenza di accettazione (v.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20066/2022
Cass. n. 20066/2022; Cass.
Cass. n. 3971/2015
20066/2022; Cass. n. 3971/2015).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 8934/ 20 15 , propost o da: SPREMBERG FABRIZIO, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. FABIO INGRILLÌ ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Corrado Morrone in Roma, VIALE XXI APRILE 11 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente – avverso la sentenza n. 5151/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 3/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/09/2022 dal consigliere dott. Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. Il 29 ottobre 2010 l’Agenzia delle entrate notificò a Fabrizio Spremberg quattro avvisi di accertamento per maggiore Irpef (oltre addizionali e sanzioni) relativamente agli anni d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, emessi sul presupposto del contrasto fra i redditi dichiarati per tali annualità e il tenore di vita del contribuente, che l’ufficio aveva desunto dai dati in suo possesso relativi alle spese da questi sostenute. Il contribuente impugnò gli avvisi innanzi alla C.T.P. di Milano, che accolse i ricorsi, ritenendo dimostrato il fatto che costui avesse ottenuto la provvista sufficiente a sostenere le spese contestate tramite il rientro in Italia di capitali (cd. scudo fiscale).

2. Gli appelli proposti dall’amministrazione, successivamente riuniti dalla C.T.R. della Lombardia, furono accolti. I giudici d’appello osservarono che le spese contestate erano anteriori alla data del rientro dei capitali e che, per il resto, il contribuente non aveva fornito al riguardo adeguate giustificazioni, essendosi peraltro sottratto al contraddittorio procedimentale con l’amministrazione.

3. Avverso detta sentenza lo Spremberg ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’amministrazione ha resistito con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo, deducendo nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorrente lamenta l’omesso esame, da parte della C.T.R., delle controdeduzioni da lui svolte nel giudizio di appello.

2. Con il secondo motivo, denunziando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., svolge analoga censura.

3. Con il terzo mezzo il ricorrente deduce poi la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando il mancato accoglimento della propria eccezione di tardività dell’avversa produzione documentale concernente il cd. scudo fiscale.

4. Con il quarto motivo, lamentando la violazione dell’art. 13- bisdel d.l. 1° luglio 2009 n. 78, conv. nella legge 3 agosto 2009 n. 102, si duole della ritenuta sussistenza di un termine, da parte sua, per rispondere al questionario inviatogli in via preliminare dall’amministrazione, donde la CTR aveva poi inferito la sua sottrazione al contraddittorio endoprocedimentale.

5. Il quinto motivo denunzia la violazione dell’art 32, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione al medesimo tema.

6. Con il sesto motivo, infine, denunziando la violazione dell’art. 13-bis già citato, il ricorrente si duole del fatto che la C.T.R. non abbia ritenuto opponibile lo scudo fiscale pur in assenza di elementi che rendessero impossibile il collegamento fra somme “scudate” e reddito accertato.

7. Con atto datato 26 luglio 2022, depositato in Cancelleria il 1° agosto 2022, e notificato a mezzo di posta elettronica certificata all’Agenzia delle entrate, il contribuente ha dichiarato di aver dato corso al procedimento didefinizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 , dando prova del versamento degliimporti dovuti corredato dalla comunicazione dell’esattore ai sensi dell’art. 6, comma 3, del citato decreto; con il medesimo atto il contribuente ha dichiarato di rinuncia re al ricorso e ha chiesto che il giudizio venga dichiarato estinto con integrale compensazionedelle spese tra le parti .

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l.n. 193 del 2016, conv. con modif. nella l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore e,nel caso di specie, anche dell a rinuncia del ricorrente, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ., anche in assenza di accettazione (v. Cass. n. 20066/2022; Cass. n. 3971/2015). Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. In considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per condannare la ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1–quater, d.P.R. n. 115/2002.

P