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Ordinanza — n. 28437/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for inadmissibility due to improper challenge of factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28437/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax agency's appeal inadmissible because it improperly challenged the regional commission's factual findings regarding direct cultivation. The taxpayer successfully proved the termination of a lease contract through assembly minutes, while the agency failed to demonstrate the cessation of direct farming. The court ruled that the appeal sought a prohibited re-evaluation of evidence rather than a valid legal violation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; The appeal is inadmissible if it challenges the factual reasoning of the lower court or seeks a re-evaluation of the evidence and facts established by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual findings direct cultivation tax benefits lease contract termination evidence re-evaluation tax administration regime comune forfettario per i produttori agricoli

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 7, comma 1, Law n. 604 of 1954
604 del 1954 (ed in particolare non richiedenti la coltivazione diretta del fondo da parte del beneficiario), è inidonea a dimostrare il requisito della coltivazione diretta, necessario ai sensi dell’art. 7, comma 1, della l.
Art. 2697 c.c.
Art. 2704 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 2, n. 8722 del 17/03/2022
Sez. 6 - 2, n. 11758 del 11/05/2017
664503 – 01, e Sez. 6 - 2, n. 11758 del 11/05/2017, Rv.
Sez. 5, n. 22001 del 17/10/2014
Questa Corte ha già, più volte, affermato che la prova della qualità di coltivatore diretto può essere fornita con qualsiasi mezzo dal contribuente ed il relativo accertamento costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice del merito (Sez. 5, n. 22001 del 17/10/2014, Rv.
Sez. 6 - 5, n. 228 dell'11/01/2016
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Testo completo

proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro CUDEMO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato TINELLI GIUSEPPE (TNLGPP53E31E506L), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE LORENZI MAURIZIO (DLRMRZ71A06E506H), -controricorrente- avverso SENTENZA di C OMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1293/2014 depositata il09/06/2014, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.

Rilevato che: 1.Cudemo Luigi ha impugnato l’avviso di liquidazione, notificato nel 2011, con cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento della maggiore imposta di registro in relazione all’atto di acquisto, dichiarata la decadenza dalle agevolazioni ex art. 2 della l. n. 604 del 1954 per la formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, in considerazione dell’accertata cessazione della coltivazione diretta del fondo, all’esito della stipula di contratto di comodato prima del decorso di un quinquennio dall’atto. 2.Il ricorso è stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale. 3.La Commissione tributaria regionale ha, invece, accolto l’appello del contribuente, rilevando che l’agevolazione è stata concessa a Cudemo Luigi e non alla Società Bagliva, che il contribuente ha condotto direttamente ed ininterrottamente i fondi e che ha dimostrato la risoluzione del contratto di comodato (stipulato con la Società Bagliva), producendo la delibera assembleare (trascritta nel libro delle delibere assembleari numerato e bollato) con cui il legale rappresentate di tale società è stato autorizzato allo scioglimento del vincolo, non avendo, al contrario, l’Agenzia delle Entrate dimostrato l’infondatezza della tesi difensiva.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, formulando due motivi. 5.Ha resistito, con contro-ricorso, il contribuente. 6.Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 13 settembre 2022. Considerato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ha dedotto:

1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 7, comma 1, della l. n. 604 del 1954 e 2697 cod.civ., atteso che l’iscrizione nello speciale elenco AGEA, ai fini delle agevolazioni comunitarie, fondate su presupposti diversi da quelli di cui alla l. n. 604 del 1954 (ed in particolare non richiedenti la coltivazione diretta del fondo da parte del beneficiario), è inidonea a dimostrare il requisito della coltivazione diretta, necessario ai sensi dell’art. 7, comma 1, della l. n. 604 del 1954;

2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 7, comma 1, della l. n. 604 del 1954, e 2697, 2704 cod.civ., in quanto una mera autorizzazione a risolvere un contratto, laddove seguita da un accordo solutorio non registrato e, dunque, privo anche di data certa, non può dimostrare la prosecuzione della coltivazione diretta del fondo da parte del contribuente (nel motivo si è, peraltro, evidenziato che dalla delibera risulta anche che “con il suddetto contratto la cooperativa assumeva la conduzione dei suddetti terreni sostenendone le relative spese”). 2.Il contribuente ha eccepito l’inammissibilità per difetto di auto-sufficienza e l’infondatezza del ricorso.

3. Il ricorso deve ritenersi tempestivo, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria,a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (v., Sez.6 - 2, n. 8722 del 17/03/2022, Rv. 664503 – 01, e Sez. 6 - 2, n. 11758 del 11/05/2017, Rv. 644185 -01) 4.Il ricorso è, tuttavia, inammissibile, in quanto, pur qualificando le censure ai sensi dell’art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ., tende a censurare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata, in virtù dei quali la Commissione tributaria regionale ha ritenuto provati, da un lato, i presupposti delle agevolazioni revocate e, dall’altro, non dimostrati i presupposti della revoca disposta dall’Amministrazione finanziaria, oltre che a proporre una rivisitazione nel merito della vicenda, inammissibile in questa sede.

Questa Corte ha già, più volte, affermato che la prova della qualità di coltivatore diretto può essere fornita con qualsiasi mezzo dal contribuente ed il relativo accertamento costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice del merito (Sez. 5, n. 22001 del 17/10/2014, Rv. 632770 –01 e Sez. 6 - 5, n. 228 dell’11/01/2016, Rv. 638228 - 01). Né assume rilevanza la circostanza della mancanza di data certa rispetto ai terzi dell’accordo solutorio non registrato, posto che la questione rilevante, ai fini della decisione, è quella della mancata esecuzione del contratto di comodato risolto o, comunque, della mancata interruzione, in virtù di tale contratto di comodato immediatamente risolto, della coltivazione diretta del fondo da parte del contribuente.

Ne consegue, pertanto, che il ricorso risulta inammissibile anche perché le dedotte questioni di diritto non sono pertinenti rispetti alla ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, il presuppost o fattuale della revoca dell'agevolazione è stato dall' A genzia delle E ntrate individuato nel comodato e nella cessazione della coltivazione diretta: si tratta, però , di un presupposto fattuale (insindacabilmente) smentito dal giudice di merito sulla base degli elementi probatori desunti dalla scheda Agea e dalla mancata esecuzione del contratto di comodato non ratificato dalla cooperativa comodataria ( come desunto dalla delibera risultante dai libri sociali e risalente a pochissimi giorni dopo la stipula).

Ed a fronte di un accertamento fattuale di questo tipo – in base al quale i contratti ed i relativi effetti rilevano quali eventi materiali di continuità coltivativa e non quali fonte di obbligazione nei riguardi dell’Agenzia terza -vengono prop osti unicamente motivi di violazione di legge, il che denota appunto come il ricorso, per un verso, non abbia colto l’esatta ragione decisoria della Commissione Tributaria Regionale e, per altro, miri in realtà a suscitare in questa sede una non consentita rivisitazione del quadro probatorio e fattuale della vicenda.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte Dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del contro-ricorrente delle spese di lite, che liquida nella complessiva misura di euro 2.300, oltre 15% per le spese generali, euro 200,00 per esborsi