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Ordinanza — n. 28392/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal for failure to prove timely delivery of direct farmer status certificate via simple mail.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28392/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to deny tax benefits. The taxpayer argued that the required certificate of direct farmer status was timely submitted, but the court found the evidence insufficient because it was sent via simple mail without proof of receipt. Consequently, the court ruled that simple mail does not create a legal presumption of knowledge, requiring the taxpayer to prove delivery, which they failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 3 L. n. 604/1954; Art. 2729 c.c.: The presumption of knowledge of a legal act sent by simple mail does not operate unless the recipient can prove impossibility of receiving it, as the burden of proof remains on the recipient.

Parole chiave

Generato dall'IA
direct farmer status tax benefits eligibility simple mail delivery presumption of knowledge burden of proof tax appeal procedure statutory deadlines pagamenti diretti all'agricoltura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 L. n. 604/1954
con il primo motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art. 360, co.
Art. 2729 c.c.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
con il primo motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt.
Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
con il secondo motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt.
Art. 112 c.p.c.
Art. 346 c.p.c.
Art. 56 D.Lgs. n. 546/1992
112 e 346 c.p.c., e dell’art. 56 D.Lgs.
Art. 2697 c.c.
per violazione dell’art. 2697 c.c.
Art. 384, secondo comma cod. proc. civ.
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod.
art. 56 D.Lgs. n. 546/1992
112 e 346 c.p.c., e dell’art. 56 D.Lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20167/2014
Cass. n. 20167/2014); 2.14.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22135-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro CANTATORE VINCENZO, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato FEDERICO BAILO, rappresentato e difeso dall’Avvocato VITO PETRAROTA giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 3014/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 12/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/9/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 1277/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che aveva accolto il ricorso proposto da Vincenzo Cantatore avverso avviso di liquidazione di imposta di registro conseguente a revoca delle agevolazioni concesse al contribuente ai sensi della L. n. 604/1954; il contribuente resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 3, 4, 5 L. n. 604/1954 elamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente ritenuto la sussistenza dello statusdi coltivatore diretto alla data dell’atto di acquisto dei terreni agricoli in forma agevolata mediante rilascio della relativa certificazione entro il termine di legge; 1.2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., e dell’art. 56 D.Lgs. n. 546/1992 e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente ritenuto la scusabilità del ritardo nella produzione del certificato attestante lo status di coltivatore diretto, sebbene tale eccezione non fosse stata ritualmente riproposta, in appello, dal contribuente, essendo stata la relativa questione ritenuta assorbita dal Giudice di prime cure; 1.3. con il terzo motivo di ricorso la ricorrenteavanza, in subordine, censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2697 c.c. e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia attribuito valore probatorio dell’invio della suddetta certificazione ad un documento prodotto in primo grado, e non richiamato nell’atto di costituzione in appello dal contribuente, da cui non era dato evincere tuttavia la prova circa la data di spedizione; 2.1. il primo ed il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi; 2.2. l’art. 3 della l. n. 604 del 1954 prevede quanto segue:

A partire dall’entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla l. 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo precedente ; 2.3. ai sensi del successivo art. 4 in luogo del certificato dell’Ispettorato agrario richiesto dall’art. 3 può essere prodotta una attestazione provvisoria dell’Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio.

In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l’interessato deve presentare all’Ufficiodel registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall’articolo seguente ; 2.4. il termine di un anno è stato successivamente portato a tre anni dall’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 542 del 1996; 2.5. dal tenore letterale della norma sopra riportata si evince l’obbligo di presentazione del certificato definitivo presso l’Ufficio del registro incombe sul contribuente, addossando la disposizione gli obblighi inerenti al perfezionamento del procedimento a carico del soggetto interessato al conseguimento del beneficio (cfr.

Cass. nn. 15953/2003, 21050/2007, 15489/2016); 2.6. ritiene, poi, il Collegio di dare seguito al consolidato orientamento espresso dalla S.C. secondo cui in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, ove il contribuente non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai benefici qualora provi che il superamento del termine è stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile (cfr.

Cass. n. 9159 del 2010, n. 10406 del 2011, n. 21980 del 2014); 2.7. questaCorte ha ulteriormente specificato la portata dell’onere di diligenza posto in capo al richiedente il beneficio, chiarendo che detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l’istanza ma anche di seguirne l’iter, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall’ufficio (cfr. Cass. nn. 12479/2018, 117 / 2018 , 9842 /2 017 , 10406/2011,9159/2010); 2.8. questa Corte, da ultimo, ha altresì affermato che:in tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina relative all'imposta di registro, nell'ipotesi in cui il contribuente, intendendo fruire dei relativi benefici, all'atto della registrazione si limiti a dichiarare di possedere i requisiti di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 604 del 1954, senza consegnare al pubblico ufficiale rogante la relativa certificazione, e ometta, altresì, di attivare la procedura di cui all'art. 4, comma 1, della medesima legge, producendo l'attestazione provvisoria, trova applicazione il termine di decadenza triennale per l'esercizio della pretesa tributaria, di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con decorrenza dalla data di registrazione dell'atto e non dalla scadenza dell'ulteriore triennio di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 604 del 1954, rilevante con riferimento al diverso caso in cui l'acquirente abbia richiesto l'applicazione dei benefici in via provvisoria, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 4 (cfr.

Cass. n. 15324/2022); in tema di agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di terreni agricoli al fine della formazione della piccola proprietà contadina, il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 4, comma terzo, della l. n. 604 del 1954 per il recupero delle imposte ordinarie, decorrente dalla scadenza del termine concesso per la presentazione del certificato definitivo recante l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, si applica tanto nel caso in cui l'acquirente sia giàin possesso della certificazione definitiva al momento della registrazione dell'acquisto, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente (cfr.

Cass. n. 16210/2021); 2.9. nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha riconosciuto i presupposti per la concessione delle richieste agevolazioni affermando quanto segue: …è dimostrato per tabulas che il Cantatore aveva i prescritti requisiti accertati con la documentazione rilasciata entro il termine triennale dalla stipula dell’atto di acquisto, sicché il contribuente ha dimostrato non solo di essersi diligentemente attivato per ottenere la certificazione necessaria ma che questa risulta effettivamente rilasciata nel termine di legge.

Vi è poi un principio di prova in ordine all’invio della stessa con l’allegata nota del 27.1.2011 all’Agenzia delle Entrate di Bari ; 2.10. erra, pertanto, la Commissione Tributaria Regionale laddove ha riconosciuto la legittimità dell'agevolazione, applicata al contribuente in relazione al rogito stipulato in data 1.4.2008, sul rilievo che la certificazione anzidetta, rilasciata l’11.1.2011 - e, dunque, in epoca anteriore alla scadenza del termine triennale previsto dal quadro normativo sopra indicato - fosse idonea ad accertare il possesso dei requisiti, senza al contempo evidenziare come detta agevolazione presupponga anche il deposito entro tre anni della certificazione definitiva pena l'esclusione del beneficio; 2.11. in merito, inoltre,alla prova della sua presentazione all'Agenzia delle entrate il 27.1.2011 e, quindi, in epoca anteriore alla scadenza del termine triennale, la Commissione Tributaria Regionale si è limitata ad affermare genericamente che vi era un principio di prova circa l’invio della certificazione all’Agenzia delle entrate; 2.12. dall’esame del documento in questione, ritualmente trascritto in ricorso, e dalle stesse difese del controricorrente emerge tuttavia che la spedizione della certificazione fu effettuata dal contribuente a mezzo posta semplice ( con semplice francobollo ; cfr. pag. 6 controricorso), e non con raccomandata; 2.13. la presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all'art.2729 c.c. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalità di trasmissione dell'atto (raccomandata, anche senza avviso di ricevimento o telegramma), e per i particolari doveri di consegna dell'agente postale, si possa presumere l'arrivo nel luogo di destinazione, al che consegue che, laddove l'invio dell'atto sia avvenuto per posta semplice, tale presunzione non opera, in quanto sarebbe eccessivamente gravoso per il destinatario l'onere della prova della impossibilità incolpevole di averne avuto cognizione (cfr.

Cass. n. 20167/2014); 2.14. nel caso dispecie, tale prova non è stata in alcun modo fornita dal contribuente; 2.15. le conclusioni raggiunte dalla Commissione Tributaria Regionale non sono conformi ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui detta agevolazione presuppone il deposito entro tre anni della certificazione definitiva pena l'esclusione del beneficio, nemmeno qui facendosi questione dell'eventuale inerzia dell'ufficio preposto al rilascio della stessa;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, vanno accolti il primo ed il terzo motivo, assorbito il secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

4. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo;

5. in ragione dell’epoca di formazione dell’indirizzo giurisprudenziale di riferimento, debbono essere compensate, tra le parti, le spese dei gradi di merito con condanna del controricorrente, soccombente, al pagamento delle spese di legittimità, liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa integralmente le spese di lite dei gradi di merito; condanna il controricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia ricorrente delle spese processuali di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 per compens