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Ordinanza — n. 28310/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding illegal invoice use and lack of good faith in tax fraud cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28310/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the appeal by Roma Computer Center s.r.l. against a regional tax commission decision regarding illegal invoice utilization. The court upheld the lower court's finding that the company's director was a de facto administrator of a fraudulent entity, thereby negating the company's good faith. Consequently, the court ruled that the tax authority's assessment of facts was logical and exclusive to the trial judge's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 42, n. 3 D.P.R. 600/1973; Art. 56 D.P.R. 633/1972; Art. 19, 52 D.Lgs. 165/2011: The court's assessment of good faith in tax fraud cases based on de facto administrative roles is not subject to cassation review if logically coherent and within the trial judge's exclusive fact-finding authority.

Parole chiave

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tax fraud good faith illegal invoices de facto administrator tax appeal Cassation review fact-finding authority fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
con il primo motivo di ricorso RCC contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 42, n. 3 D.P.R. 600/1973
Nonno applicazione dell’art. 42, primoe terzo comma, del d.P.R.
Art. 56 D.P.R. 633/1972
600, dell’art. 56 del d.P.R.
Art. 19, 52 D.Lgs. 165/2011
Art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002
228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1, comma 17 L. 228/2012
con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 bis, della l.
art. 53 Cost
44, nonché dell’art. 53 Cost., in relazione all’art.
art. 157 cod. pen
425 del citato codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 157 cod. pen..
art. 530 cod. proc. pen
Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'art.
art. 425 c.p
pen., ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014
Cass. n. 21257 del 08/10/2014
Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass.
Cass. n. 23828 del 20/11/2015
21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass.
Cass. n. 23940 del 12/10/2017
23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass.n.
Cass. n. 22598 del 25/09/2018
Cass. n. 331 del 13/01/2020
Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass.
Cass. n. 19547 del 04/08/2017
331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass.
Cass. n. 24679 del 04/11/2013
19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass.n.
Cass. n. 27197 del 16/12/2011
Cass. n. 2357 del 07/02/2004
27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004);
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1719/2016R.G. proposto da Roma Computer Center s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tagliamento n. 10, presso lo studio dell’avv. Pierfrancesco Bruno, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2982/01/15, depositata il 26/05/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2022dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Operazioni soggettivamente inesistenti.Cons. est. G.M. Nonno RILEVATOCHE 1. con sentenza n. 2982/01/15 del 26 / 05 /201 5 la C ommissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CT R ) ha respinto l’impugnazione proposta da Roma Computer Center s.r.l. (di seguito RCC) nei confronti della sentenza n. 545/13/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento concerneva l’illegittima utilizzazione di fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, con conseguente indebita deduzione dei costi e detrazione dell’IVA; 1.2. la CTR respingeva l’appello di RCC evidenziando che:

a) il direttore amministrativo della società contribuente era anche amministratore di fatto di VI.SI s.r.l., società che praticava acquisti intracomunitari senza applicazione dell’IVA e rivendeva a terzi senza versamento dell’IVA indicata nelle fatture emesse;

b) ciò escludeva qualsiasi buona fede di RCC in ordine ai rapporti intrattenuti con la società cartiera interposta;

c) a fronte degli elementi indiziari acquisiti, la società contribuente non aveva fornito una prova convincente della propria estraneità alla frode perpetrata;

d) con riferimento ai costi, RCC non aveva fornito alcuna prova in ordine alla loro effettività, inerenza, certezza, determinabilità e competenza;

2. avverso la sentenza della CTR RCC proponeva ricorso per cassazione, affidato a tremotivi;

3. l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso RCC contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa Cons. est. G.M. Nonno applicazione dell’art. 42, primoe terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 19 e 52 del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, per l’essere stato il provvedimento impositivo emesso con atto sottoscritto da funzionario incaricato di AE sfornito della relativa legittimazione; 1.1. il motivo è inammissibile; 1.2. a parte il palese difetto di specificità della censura (manca la trascrizione e allegazione dell’atto impositivo, nonché l’indicazione del soggetto che lo ha sottoscritto), la questione della nullità dell’avviso di accertamento sottoscritto da funzionario privo di legittimazione a rappresentare AEper difetto di adeguata qualifica è stata sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è, dunque, preclusa (cfr.

Cass. n. 15854 del 13/08/2004; Cass. n. 24681 del 21/11/2006; si veda anche Cass. n. 33769 del 19/12/2019), non essendo stato eccepito alcunché né nel corso del giudizio di appello, né nel corso del giudizio di primo grado;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 bis, della l. 24 dicembre 1993, n. 537 e dell’art. 8, comma 3, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella l. 26 aprile 2012, n. 44, nonché dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non avendo la CTR consentito il recupero di costi comunque sostenuti dalla società contribuente e, quindi, deducibili; 2.1. il motivo è in parte infondatoe in parte inammissibile; 2.2. come evidenziato da parte ricorrente e dalla stessa sentenza impugnata, in materia di fatture emesse per operazioni inesistenti, la deducibilità dei costi va verificata alla luce dell'art. 8 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella l. 26 aprile 2012, n. 44; 2.2.1. il comma 1 della menzionata disposizione ha sostituito l’art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993, nel modo che segue:

«Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico Cons. est. G.M. Nonno delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art.424 cod. proc. pen., ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 del citato codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 157 cod. pen..

Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'art. 529 cod. proc. pen., compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi»; 2.2.2. l'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012 prevede, altresì, che «ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi», applicandosi in tal caso solo una sanzione amministrativa; 2.2.3. tenuto conto del disposto del comma 3 – per il quale le disposizioni di cui al citato comma 1 «si applicano, in luogo di quanto disposto dalla L. 24 dicembre 1993, n.537, art. 14, comma 4-bis, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore» dello stesso comma 1, «ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori Cons. est.

G.M. Nonno imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi» –appare evidente che le innovazioni sopra richiamate hanno portata retroattiva; 2.2.4. le disposizioni in parola trovano applicazione nel caso di operazioni sia soggettivamente sia oggettivamente inesistenti; 2.2.5. nel primo caso, questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, anche sulla scorta della relazione al disegno di legge di conversione del d.l. n. 16 del 2012, che, poiché nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti i beni acquistati –di regola (e salvo il caso, ad esempio, in cui il "costo" sia consistito nel "compenso" versato all'emittente il falso documento) –non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato ma, nella maggior parte dei casi, per essere commercializzati, non è più sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell'acquirente in operazioni fatturate da soggetto diverso dall'effettivo venditore perché non siano deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, i costi relativi a dette operazioni; ferma restando, tuttavia, la verifica della concreta deducibilità dei costi stessi in relazione ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (cfr.

Cass.n. 10167 del 20/06/2012; Cass. n. 24426 del 30/10/2013; Cass. n. 26461 del 17/12/2014; Cass.n. 25249 del 07/12/2016; Cass. n. 27566 del 2018, cit.; Cass. n. 32587 del 12/12/2019; Cass. n. 4645 del 21/02/2020); 2.2.6. con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti grava sul contribuente l'onere di provare la fittizietà di componenti positivi che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, ove direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi (Cass. n. 7896 del 2016, cit.;

Cass. n. 22430 del 2014, cit.; Cass. n. 25967 del 20/11/2013);Cons. est. G.M. Nonno 2.3. ciò premesso, è pacifico che nel caso di specie si tratta di costi inerenti a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti; 2.3.1. la CTR esclude la deducibilità di detti costi non già perché non sia applicabile in ipotesi la disposizione richiamata (e, pertanto, sotto questo profilo il motivo è infondato, non ravvisandosi la contestataviolazione di legge), ma sul presupposto della mancanza di prova di inerenza, certezza, determinabilità e competenza dei costi portati in deduzione; 2.3.2. un simile accertamento in fatto non è contestabile con la proposizione di un vizio di violazione di legge, con conseguente inammissibilità della censura in parte qua;

3. con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione sotto i profili della erronea valutazione degli elementi indiziari, della contraddittorietà logica delle argomentazioni esposte dalla CTRe della omessa valutazione di circostanza di fatto rilevante; 3.1. in buona sostanza, RCC afferma che la motivazione della sentenza impugnata si sarebbe basata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della VI.SI s.r.l., Gianluca Mattiello, con riferimento alla posizione del direttore amministrativo della società contribuente Daniele Farascioni, indicato quale amministratore di fatto della VI.SI. s.r.l., tralasciando la valutazione di ulteriori elementi indiziari ricavabili dalle sentenze di merito prodotte in giudizio; 3.1. il motivo è inammissibile; 3.2. la CTR, sulla base delle dichiarazioni rese da Gianluca Mattiello alla Guardia di finanza ma anche degli ulteriori controlli effettati da quest’ultima, ha affermato che Daniele Farascioni rivestiva la duplice qualità di direttore commerciale di RCC e di amministratore di fatto di VI.SI s.r.l., sicché l’intero sistema fraudolento era a lui riconducibile, Cons. est.

G.M. Nonno con conseguente assenza di buona fede da parte della società contribuente; 3.2.1. il convincimento espresso dalla CTR non è infirmato da quanto emergente da altre sentenze di merito, laddove peraltro il Farascioni era indicato come amministratore di fatto di DDR s.r.l. e non già di VI.SI s.r.l.; 3.3. trattasi di accertamento di fatto legittimo, logico e coerente, che ha altresì considerato i fatti di cui la ricorrente lamenta l’omessa valutazione, al quale la ricorrente tende a contrapporre una diversa interpretazione dei medesimi fatti storici presi in considerazione dalla CTR, sicché la censura implica la proposizione di un vizio di insufficiente motivazione e si rivela inammissibile anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass.

S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass.n. 22598 del 25/09/2018); 3.1. del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previstidalla legge (cfr.

Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass.n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004);

4. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore di AE, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 133.613,00; 4.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai Cons. est. G.M. Nonno sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza de