Ordinanza Interlocutoria — n. 28142/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiatola seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6079/2016 R.G. proposto da: FALLIMENTO CO.BRI. S.r.l. (C.F.), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE MARIA BRUNO (C.F. BRNGPP70H05F052U) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Proff. RENATO e CLAUDIO SCOGNAMIGLIO in ROMA , Corso Vittorio Emanuele II, 326 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 162/03/15 depositata in data 30 gennaio 2015 Udita larelazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 13 settembre 2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 372 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 28142/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 6079/2016 R.G. proposto da: FALLIMENTO CO.BRI. S.r.l. (C.F.), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE MARIA BRUNO (C.F. BRNGPP70H05F052U) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Proff. RENATO e CLAUDIO SCOGNAMIGLIO in ROMA , Corso Vittorio Emanuele II, 326 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 162/03/15 depositata in data 30 gennaio 2015 Udita larelazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 13 settembre 2022.
Parole chiave
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iatola seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6079/2016 R.G. proposto da: FALLIMENTO CO.BRI. S.r.l. (C.F.), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE MARIA BRUNO (C.F. BRNGPP70H05F052U) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Proff. RENATO e CLAUDIO SCOGNAMIGLIO in ROMA , Corso Vittorio Emanuele II, 326 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 162/03/15 depositata in data 30 gennaio 2015 Udita larelazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 13 settembre 2022.
RILEVATO CHE La società contribuente CO.BRI. S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2002, con il quale – a seguito di PVC - veniva contestato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con conseguente disconoscimento di costi e recupero di IRPEG e IRAP, oltre al disconoscimento della detrazione IVA applicata, con applicazione di sanzioni e accessori, in quanto operazioni riconducibili all’utilizzo di otto false fatture emesse dalla società CO.EDIL S.r.l., ritenuta società «cartiera »; che la CTP di Matera ha accolto il ricorso in relazione alla preliminare eccezione di difetto di motivazione per mancata allegazione all’atto impositivo dell’originario PVC; che la CTR della Basilicata, con sentenza in data 30 gennaio 2015, ha accolto l’appello dell’Ufficio, rigettando le preliminari eccezioni del contribuente e ritenendo nel merito legittimo l’avviso di accertamento, fondato sull’accertata natura di «contenitore fantasma» della società emittente, in quanto priva di struttura operativa; che ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento della società contribuente, dichiarato nelle more, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.
CONSIDERATO CHE Il Fallimento ricorrente ha depositato memoria, con cui dà atto della intervenuta omologazione del concordato fallimentare del Fallimento Co.Bri. S.r.l. e – benché la proposta di concordato omologata, il cui decreto di omologa è allegato all’istanza, non preveda l’abbandono dei giudizi pendenti - chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, richiamandosi a precedenti di questa Corte (Cass., Sez. V, 31 maggio 2019, n. 14971 ; Cass. , Sez. V, 5 luglio 2019, n. 18125); che appare opportuno che sull’istanza del ricorrente si esprima l’Ufficio controricorrente, previo esperimento degli incombenti di cui all’art. 372 cod. proc. civ.;
P. Q. M. dispone che il ricorrente provveda alla notifica, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., al controricorrente della documentazione allegata alla memoria e concede termine al controricorrente per pronunciarsi sull’istanza di cessazione della materia del contendere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo