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Ordinanza — n. 28122/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal due to voluntary withdrawal after filing for simplified tax settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28122/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's voluntary withdrawal of the case. The taxpayer had previously filed a request for a simplified tax definition under specific legislative provisions regarding payment notices. Consequently, the court ruled that the litigation was no longer necessary and ordered the costs to be borne by the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 19 D.Lgs. 546/1992: When a taxpayer voluntarily withdraws an appeal after filing for a simplified tax definition, the judicial proceeding is extinguished without prejudice to the administrative act's validity.

Parole chiave

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simplified tax definition voluntary withdrawal of appeal tax payment notice extinguishment of litigation simplified procedure tax administrative act costs allocation ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 119/2018
119 del 2018, art. 6, come convertito, con modificazioni, dalla L.
Art. 19 D.Lgs. 546/1992
546 del 1992, art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.Deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis
600 del 1973, ex art. 36 bis, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi del D.L.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298
Va applicato al caso di specie quanto affermato da questa Corte (Cass. Sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298) secondo cui l'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, D.P.R.
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Testo completo

to la seguente pìI sul ricorso iscritto al n. 21271 del ruolo generale dell'anno 2014 proposto da: Comer s.r.I., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Villani per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec: avv.maurizio.villani@pec.studiotrbiutariovillani.it del medesimo difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 3600/4/2014, depositata in data 8 aprile 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 maggio 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott.

Fulvio Troncone, con le quali ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio; Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: Equitalia Polis s.p.a. aveva notificato alla società Comer s.r.l. una cartella di pagamento relativa a tributi di spettanza dell'Agenzia delle entrate; la società aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che, pronunciando in assenza di costituzione dell'agente della riscossione, aveva rilevato la decadenza dal potere impositivo e la nullità della notifica della cartella; avverso la decisione del giudice di primo grado l'Agenzia entrate aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che: doveva essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate, poiché le censure mosse con il ricorso introduttivo riguardavano unicamente l'agente della riscossione; era inammissibile il ricorso introduttivo notificato al concessionario della riscossione, in quanto eseguito a mezzo di posta privata.La società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso.

La società, inoltre, ha depositato in data 29 marzo 2022 atto di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi del d.l. 119/2018, in relazione alla cartella n. 10010020140028624303 con la quale Equitalia sud s.p.a. aveva nuovamente iscritto a ruolo la cartella n. 10020100020357580 a seguito della pronuncia della sentenza per cui è causa. Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Fulvio Troncone, ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.

Ragioni della decisione Ai fini della definizione della presente controversia, va dato atto della circostanza che la società ricorrente, con la memoria del 29 marzo 2022, ha dichiarato di volere rinunciare al ricorso per avere presentato domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'art.6, dl. 119/2018. Va applicato al caso di specie quanto affermato da questa Corte (Cass. Sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298) secondo cui l'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.Deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticip