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Ordinanza — n. 28105/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal as extinguished by taxpayer's voluntary settlement offer to tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28105/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer had voluntarily offered to settle the tax dispute. Although the taxpayer initially failed to notify the tax agency of this offer, they later provided proof of notification and the agency's confirmation of the settlement. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute had ceased to exist, terminating the proceedings without a substantive judgment on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. n. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: The Court holds that a taxpayer's voluntary offer to settle tax matters extinguishes the litigation upon communication to the tax authority, even without formal acceptance, thereby terminating the proceedings and triggering mutual cost compensation.

Parole chiave

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tax settlement offer extinguishment of litigation voluntary waiver of appeal tax authority notification cessation of dispute matter mutual cost compensation procedural termination compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. n. 193 del 2016
Sulla regolazione delle spese del giudizio questa Corte ha già chiarito che in temadi definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 193 del 2016, ex art.
Art. 391 c.p.c.
225 del 2016, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente costituisce un'eccezione alla previsione di cui all'art. 391 , secondo comma, c od.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30/10/2019 n. 27805
Cass. 27/04/2018 n. 10198
Cass. 07/12/2018 n. 31732
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14051/2015R.G. proposto da: PORCELLI ALFREDO elettivamente domiciliatoin Roma, Via Tacito , 10, presso l’Avv. Enrico D ante dal quale è rappresenta to e dife so unitamenteall’Avv. Lorenzo Bertaggia –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi , 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente– Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. P IEMONTE , n. 1397/38/14,depositata l’01/12/201 4. IRPEFAVVISO ACCERTAMENTOUdita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20settembre 202 2 dal consigliere R osanna Angarano . Rilevato che:

1. Alfredo Porcelli ricorre, con cinque motivi , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. del Piemonte ha rigettato l’appello proposto da l medesimo avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Novara aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il qualeerano stati recuperati a tassazione maggiori redditi per l’anno d’imposta 2005.

2. Con ordinanza del 17 settembre2021 questa Corte, rilevato che il ricorrente, con memoria del 27/07/2021, aveva comunicato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, ma che la relativa documentazione non era stata notificata all’Agenzia delle Entrate, disponeva rinvio a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente termine per la notifica.

3. Il ricorrente ha depositato memoria Considerato che:

1. Il ricorrente ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla normativa richiamata in premessa e di aver provveduto a notificare la relativa documentazione all’Agenzia delle Entrate, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato ed ha versato in atti comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di regolarità della definizione. In proposito questa Corte ha già chiarito che l’adesione alla definizione agevolataè idonea a determinare l'estinzione del giudizio, che può conseguire quando la rinuncia sia stata comunicata alla controparte, pur in assenza diformale accettazione (Cass. 30/10/2019 n. 27805).Pertanto, nullaostandovi, va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.

2. Sulla regolazione delle spese del giudizio questa Corte ha già chiarito che in temadi definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla leggen. 225 del 2016, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente costituisce un'eccezione alla previsione di cui all'art. 391 , secondo comma, c od. proc. civ. ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite (Cass. 27/04/2018 n.10198).

3. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese a carico di chi l