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Ordinanza Interlocutoria — n. 28085/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 28085/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28085/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campa- nia, rigettava l'appello avverso la sentenza della Commissione Tribu- taria Provinciale di Napoli n.31340/5/2014 di inammissibilità del ri- corso proposto da Borriello Pasquale, n.q. di ex amministratore della Tecno S.r.l., società attiva nel commercio di materiale elettronico e telefonia, avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2010 per II.DD. e IVA.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 28085/2022 — snciv · Corte di Cassazione: In particolare, il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso in quanto presentato oltre il termine dell'art.21 del d.lgs. n. 546 del 1992, decisione non condivisa dalla CTR che riteneva tempe- stivo il ricorso introduttivo e, disattese le questioni preliminari inclusa quella concernente la notifica dell'atto impositivo, nel merito non condivideva la prospettazione dell'appellante e confermava le riprese traenti origine da operazioni soggettivamente inesistenti nel quadro di frodi carosello.

Parole chiave

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inchiesta per frode fiscale riscossione di tasse tassazione dell'imposta sul reddito amministrazione fiscale accesso agli atti del contribuente ricupero d'imposta
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Testo completo

e ORDINANZA ir\i,a),Lcie:Tou., sul ricorso iscritto al n. 18214/2016 R.G. proposto da ANTONIO PALOMBA, PASQUALE BORRIELLO, rappresentati e difesi dall'Avv. Edoardo Sabbatino, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Leopoldo Di Bonito in Roma, via Arenula n.21; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.4405/18/2016 depositata il 10 maggio 2016, non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 19 maggio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campa- nia, rigettava l'appello avverso la sentenza della Commissione Tribu- taria Provinciale di Napoli n.31340/5/2014 di inammissibilità del ri- corso proposto da Borriello Pasquale, n.q. di ex amministratore della Tecno S.r.l., società attiva nel commercio di materiale elettronico e telefonia, avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2010 per II.DD. e IVA.

2. In particolare, il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso in quanto presentato oltre il termine dell'art.21 del d.lgs. n. 546 del 1992, decisione non condivisa dalla CTR che riteneva tempe- stivo il ricorso introduttivo e, disattese le questioni preliminari inclusa quella concernente la notifica dell'atto impositivo, nel merito non condivideva la prospettazione dell'appellante e confermava le riprese traenti origine da operazioni soggettivamente inesistenti nel quadro di frodi carosello.

3. Avverso la sentenza propongono ricorso Antonio Palomba e Pa- squale Borriello, n.q. di soci della società Tecno S.r.l. estintasi nelle more, affidato a quattro motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Da ultimo la difesa dei contribuenti ha depositato istanza di discussione orale e di trattazione in pubblica udienza della causa. Considerato che:

4. La particolare rilevanza delle questioni di diritto poste dal ricorso rende opportuna ex art.380 bis u.c. cod. proc. civ. la trattazione in pubblica udienza,

P.Q.M.

La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Così deciso in