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Sentenza — n. 28061/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 28061/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28061/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA 5C1- Sul ricorso n. 11198-2015, proposto da: MAGIF COMUNICATION s.r.l. in liquidazione (già MAGIF 2027, COMUNICATION di Freschi Giuliano & C. s.a.s.), cf. 01926100353, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Marianna Dionigi, n. 29, presso lo studio dell'avv. Marina Milli, dalla quale, unitamente all'avv. Barbara Benazzi, è rappresentata e difesa - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente Avverso la sentenza n. 1873/20/2014 della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata il 27.10.2014; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20 aprile 2022 dal Consigliere dott.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28061/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La società ha censurato la decisione con due motivi, il secondo dei quali distinto in dieci censure, chiedendo la cassazione della sentenza o la rimessione di questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione europea o di legittimità della disciplina sanzionatoria alla Corte RGN 11198/2015 cons re st, Federici costituzionale. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso del contribuente. All'esito della pubblica udienza del 20 aprile 2022, celebrata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata riservata e decisa.

Parole chiave

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indagine per frode iva frode fiscale fatture fittizie contraffazione di merci false indicazioni su attività commerciali frode doganale
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Testo completo

to la seguente SENTENZA 5C1- Sul ricorso n. 11198-2015, proposto da: MAGIF COMUNICATION s.r.l. in liquidazione (già MAGIF 2027, COMUNICATION di Freschi Giuliano & C. s.a.s.), cf. 01926100353, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Marianna Dionigi, n. 29, presso lo studio dell'avv. Marina Milli, dalla quale, unitamente all'avv. Barbara Benazzi, è rappresentata e difesa - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente Avverso la sentenza n. 1873/20/2014 della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata il 27.10.2014; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20 aprile 2022 dal Consigliere dott.

Francesco Federici, RGN À198I2015 Con re e t. federici 1G. t lette le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona del Sost. Proc. Generale dott. Giuseppe Locatelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché quelle delle parti; FATTI DI CAUSA La società (per gli anni di riferimento una s.a.s.) impugnò gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, all'esito di una verifica sugli anni d'imposta 2007 e 2008 condotta nei suoi confronti, rideterminò l'imponibile della compagine sociale, con rettifica del reddito da imputare ai soci, recuperando inoltre imposte ai fini Irap ed Iva.

Determinò inoltre le sanzioni applicabili. Gli esiti dell'accertamento trovavano ragione nell'addebito di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti. Nello specifico l'Amministrazione finanziaria contestò alla società, esercente attività di commercio all'ingrosso di apparecchi cellulari, la partecipazione ad una frode carosello ai fini Iva. La ricorrente propose ricorso avverso gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, che con sentenza n. 168/03/2013 rigettò le ragioni della contribuente.

L'appello della società fu respinto dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna con la sentenza n. 1873/20/2015, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto che gli esiti della verifica fiscale, condivisi dall'ufficio finanziario che aveva emesso gli atti impugnati, e in particolare gli elementi presuntivi raccolti, provassero il coinvolgimento consapevole e cosciente della Magif Comunication nella frode carosello, confermando pertanto l'accertamento e le sanzioni (limitatamente alle contestazioni del fisco sull'Iva e le sanzioni, perché a seguito della introduzione dell'art. 8 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con I. 26 aprile 2012, n. 44, è stata modificata la disciplina sul riconoscimento dei costi da operazioni penalmente rilevanti, con conseguente auto-annullamento parziale degli atti impugnati quanto ai recuperi ai fini Irpef ed Irap).

La società ha censurato la decisione con due motivi, il secondo dei quali distinto in dieci censure, chiedendo la cassazione della sentenza o la rimessione di questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione europea o di legittimità della disciplina sanzionatoria alla Corte RGN 11198/2015 cons re st, Federici costituzionale. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso del contribuente. All'esito della pubblica udienza del 20 aprile 2022, celebrata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata riservata e decisa.

RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente questo collegio deve vagliare la validità della sentenza impugnata. Dai fatti rappresentanti emerge che all'epoca dell'accertamento e dell'insorgenza del contenzioso la società era una s.a.s., avente come soci Freschi Giuliano e Freschi Marco. Quest'ultimo non risulta abbia mai proposto ricorso e soprattutto, pur trattandosi di società di persone, non risulta che nei suoi confronti si sia mai costituito il litisconsorzio, pur necessario ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. D'altronde l'Agenzia delle entrate ha richiesto la trattazione congiunta del presente giudizio con quello introdotto da Fieschi Giuliano, iscritto con R.G. 11191/2015, trattato nella medesima odierna udienza.

Anche in quel giudizio non risulta che il litisconsorzio necessario si sia mai costituito nei confronti di Fieschi Marco. Ne consegue che la sentenza n. 1873/20/2014 va dichiarata nulla per violazione del litisconsorzio necessario, come nullo è l'intero processo (cfr. Sez. U, 16 febbraio 2009, n. 3678; da ultimo Cass., 23 ottobre 2020, n. 23315). Il giudizio deve essere pertanto rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia, dinanzi alla quale va riassunto, nei termini di cui all'art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

La medesima Commissione regolerà le spese.

P.Q.M.

Dichiara la nullità della sentenza e del giudizio. Rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Reggio nel