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Ordinanza — n. 28047/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal, ruling IRES credit exists upon liquidation completion, not declaration filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28047/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that recognized a taxpayer's right to an IRES refund. The agency argued the credit was 'future' because the tax declaration had not yet been filed when the debt was assigned. The court rejected this, citing Supreme Court precedent that the credit becomes certain and actionable only after the liquidation process concludes and the taxable amount is determined, regardless of the declaration's timing.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1 c.p.c.; In matters of circulating credits from tax withholding in insolvency proceedings, the credit is considered existing and effective for the assignee once the liquidation activities determine the taxable amount, even if the formal declaration is filed later.

Parole chiave

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IRES refund credit insolvency liquidation future vs existing debt tax withholding assignment declaration filing timing Supreme Court precedent tax administrative appeal credito futuro

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 472
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 28/05/2020, n. 10129
Cass., Sez. U., 30/06/2016, n. 13378
Cass., Sez. U., 04/02/2021, n. 2608
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10785/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro BANCA IFIS S.P.A., incorporante di TOSCANA FINANZA S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone, 44 presso lo studio dell’Avv. Giorgia Passacantillie rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Martelli. –controricorrente – IRES RIMBORSOAvverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LAZIO, n. 299 / 21 / 1 3 , depositata il 20/11/2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20settembre 202 2 dal consigliere R osanna Angarano . Lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore Generale,Luisa De Renzis, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un unico motivo, nei confronti della Banca Ifis s.p.a. (incorporante la Toscana Finanza s.p.a.), che resiste con controricorso e successiva memoria,avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. del Lazio ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Viterbo aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto frapposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso di euro 23.128,00.

2. La società, in virtù di scrittura del 30 giugno 2008, aveva acquistato dalla Cubitar s.r.l., già dichiarata fallitae rappresentata dal curatore, il credito Ires generato dalle ritenute f iscali applicate sugli interessi attivi maturati alla data del 31 dicembr e 2007 sui deposit i bancari liquidati dagli Istituti di Credito. Successivamente, la procedura,nel Modello Unico 2009 presentato in riferimento al periodo fallimentare, aveva quantificato il credito Ires; conseguentemente, la cessionaria,a seguito della presentazione della dichiarazione fiscale, in data 8 gennaio 2010,aveva notificato la cessione del credito. L ’Ufficio, tuttavia, non aveva provveduto al rimborso , nemmeno a seguito di sollecito.

3. La C.t.p.,in accoglimento del ricorso spiegato dalla con tribuente , aveva riconosciuto il diritto al rimborso disattendendo l’assunto dell’Ufficio secondo cui l’atto di cessione non era opponibile,avendo ad oggetto un credito futuro, in quanto al momento della cessione la richiesta di rimborso dell’Ires non era stata ancora evidenziata nella dichiarazione annuale.

4. La C.t.r. confermava la sentenza di primo grado evidenziando che al momento della notifica della cessione il credito era già venuto ad esistenza e che era irrilevante che l’accordo tra le parti fosse antecedente.

5. Con ordinanza del 10 settembre 2020, questa Corte, rilevato che la questione rilevante nel giudizio era stata rimessa alle Sezioni Unite (Cass. 28/05/2020, n. 10129) disponeva rinvio a nuovo ruolo.

6. La controricorrente ha, successivamente, depositato ulteriore memoria. Considerato che:

1. C on l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’a r t. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 43-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, del D.M. 30 settembre 1997, n. 384,degli artt. 1260 e 1321 cod. civ. L’Ufficio censura la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima la cessione del credito, sebbene le norme citate ne subordinassero la legittimità alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla indicazione in essa della richiesta di rimborso, e pe r aver ritenuto sufficiente l’esistenza del credito al momento della notifica della cessione. Assume, in particolare, che in materia di rimborsi dell e imposte dirette il credito deve già essere sorto per poter essere ceduto, essendo necessaria l’indicazione nella dichiarazione e che quel che rileva, aifini di qualificare il credito come futuro o meno, è il momento del perfezionamento della cessione.

2. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo il contrasto concernente la valutazionedel rapporto tra il sistema della tassazione in acconto fissato dall'art. 26, secondo comma , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e la tassazione de l reddito delle procedure concorsuali liquidatorie, e risolvendo la questione di massima di particolare importanza con riferimentoalla circolazione dei crediti delle procedure concorsuali, hanno chiarito che,a i fini della cessione, non rileva che il credito sia esposto nella dichiarazione, la quale non ha natura negoziale o comunque dispositiva, ma è esternazione di scienza o di giudizio. (Come già ritenuto da Cass., Sez.

U., 30/06/2016, n. 13378 ); rileva, piuttosto, che esso scaturisca da uno specifico rapporto tributario e che,in quanto tale, sia qualificabile come credito futuro o che derivi da rapporti tra cedente e ceduto anche soltanto eventuali al momento della cessione(Cass., Sez. U., 04/02/2021 n. 2608). Le Sezioni Unite, di conseguenza, hanno formulato il seguente principio di diritto che, se pure riferito ad un’ipotesi in cui la cedente era in liquidazione coatta amministrativa, è applicabile anche al fallimento: «In tema di circolazione dei crediti delle procedure concorsuali, posto che il credito ires da eccedenza d'imposta versata a titolo di ritenuta d'acconto nasce in esito e per l'effetto del compimento delle attività di liquidazione, di modo che la dichiarazione concernente il maxiperiodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto, valida ed efficace tra cedente e cessionario è la cessione di quel credito operata dal commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa antecedentemente alla cessazione della procedura, benché non rispondente ai requisiti formali stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato; laddove il contratto stipulato dopo la cessazione della procedura, che risponda a quei requisiti, si traduce in una riproduzione contrattuale, la quale costituisce un adempimento dovuto, funzionale a consentire al cessionario di far valere nei confronti del fisco ilcredito che gli è stato ceduto».Nel caso in esame, analogo a quello trattato dalle Sezioni Unite, quando è stato ceduto, il credito nonsi poteva dire certo, perché erano in corso le attività di liquidazione dalle quali sarebbe scaturito (anzi, proprio la cessione in questione, che ha prodotto un provento, ha costituito una di quelle attività).

Il credito è divenuto certo e attuale, tuttavia, al termine di quelle operazioni, che hanno individuato la materia imponibile. Tanto è avvenuto durante la pendenza della procedura.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. La sussistenza del contrasto, risolto dalle Sezioni Unite successivamente alla proposizione del ricorso, è motivo di compensazione delle spese di giudizio.

5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.