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Ordinanza — n. 28040/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28040/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28040/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la CTR aveva erroneamente disatteso il suo appello osservando che lo stesso si era limitato a riprodurre le argomentazioni del ricorso iniziale senza muovere specifiche doglianze avverso la sentenza di primo grado. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi, in quanto la CTR, pur affermando il difetto di specificità dei motivi d’appello, non statuisce l’inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 111 cost, art. 38 d.p.r. 600/73; Ordinanza — n. 28040/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 53 d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la CTR aveva erroneamente disatteso il suo appello osservando che lo stesso si era limitato a riprodurre le argomentazioni del ricorso iniziale senza muovere specifiche doglianze avverso la sentenza di primo grado. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi, in quanto la CTR, pur affermando il difetto di specificità dei motivi d’appello, non statuisce l’inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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deduzione per affitto nelle prestazioni complementari reddito fluttuante compensazione della rendita d'invalidità tenore di vita matrimoniale computo dei contributi spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

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art. 111 cost
La motivazione della sentenza si colloca ben sopra il «minimo costituzionale» ex art. 111 cost.
art. 38 d.p.r. 600/73
La CTR ha confermato in toto l’acc ertamento, fondato sull’art. 38 comma 4 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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sez. un., n. 8053/2014
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Testo completo

ronunziato la seguente ORDINANZA Oggetto: TRIBUTI ACCERTAMENTO SINTETICO REDDITOMETRO Ud.06/07/2022 CCn. 14842/16 sul ricorso iscritto al n. 14842/2016 R.G. proposto da MARIONI SANTO, rappresentato e difeso dall’avv. Adamo De Rinaldis in forza di procura speciale in calce al ricorso con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Alessio Petretti in Roma via degli Scipioni n. 268/A; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso I cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5369/2015 depositata il 10.12.2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.07.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: Con la sentenza impugnata la CTR Lombardia ha accolto l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate e ha respinto l’appello principale proposto da Marioni Santo avverso la sentenza della CTP di Como che, su ricorso del contribuente, aveva annullato parzialmente l’avviso di accertamento iper gli anni 2007 e 2008 recantela rettifica dei redditi dichiarati (rispettivamente euro 875,00 ed euro 17.873,00) con accertamento di un reddito di euro 115.004,52 per il 2007 ed euro 154.446,78 per il 2008, riducendo quest’ultimo ad euro 107.451,78.

La CTR ha confermato in toto l’acc ertamento, fondato sull’art. 38 comma 4 d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo l’incongruenza dei redditi dichiarati alla luce dei concreti elementi di fatto indicati dall’Ufficio (possesso di due autovetture, polizza assicurativa, proprietà di abitazione con pagamento di rate di mutuo per euro 15.665,00 all’anno) e la congruenza del reddito sinteticamente accertato. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la CTR aveva erroneamente disatteso il suo appello osservando che lo stesso si era limitato a riprodurre le argomentazioni del ricorso iniziale senza muovere specifiche doglianze avverso la sentenza di primo grado. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi, in quanto la CTR, pur affermando il difetto di specificità dei motivi d’appello, non statuisce l’inammissibilità del ricorso.

Manca l’accertamento del fatto processuale perché, anche se all’inizio della parte motiva della sentenza la CTR ha ricordato al contribuente che le «argomentazioni» del secondo grado sono le stesse dell’originario ricorso (mentre l’art. 53 d.lgs. impone di «attaccare» la sentenza di primo grado), con ciò la CTR non ha esaurito la potestas iudicandi, avendo decisocomunque nel merito. 2.Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 commi 4 e 6 d.P.R. n. 600 del 1973 e del D.M. 10.09.1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamentando che la CTR, di contrario avviso rispetto alla CTP, aveva confermato i calcoli erronei dell’Agenzia, che a sua volta aveva sommato l’importo delle rate di mutuo pagate per il 2008 al valore tabellare a metro quadro dell’immobile calcolato secondo le indicazioni dei decreti ministeriali in materia.

Il motivo è infondato. Infatti, in caso di accertamento del reddito attribuibile al contribuente con metodo sintetico (c.d. redditometro), questa Corte ha stabilito la legittimità del d.m. 10 settembre 1992, ove sia applicabile ratione temporis (come nel caso di specie), secondo cui le rate di ammortamento del mutuo (ed i canoni di locazione) delle residenze principali e secondarie, devono essere prima addizionate all'importo indicato nella allegata tabella e relativo a tali residenze e, ottenuta tale somma, moltiplicate per il coefficiente riportato nella medesima tabella, ridotto di una unità; ciò in quanto tale meccanismo -a differenza del nuovo redditometro di cui ai d.m. 24 dicembre 2012 e 16 settembre 2015, fondati viceversa sulla spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione dei beni e servizi e per il relativo mantenimento - considerava la disponibilità di be ni e servizi indicativa di capacità contributiva, la quale era valutata, con uno strumento statistico-matematico, correlando a ciascun bene e servizio un importo e un coefficiente (Cass. n. 1454 del 2021).

3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione apparente, violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto la sentenza aveva reso una motivazione meramente apparente sulle ragioni che avevano determinato il rigetto dell’appello principale del contribuente e l’accoglimento di quello incidentale dell’Ufficio. Il motivo è infondato. La motivazione della sentenza si colloca ben sopra il «minimo costituzionale» ex art. 111 cost. (cfr. Cass. sez. un., n. 8053/2014): nella parte narrativa, infatti, la CTR ha ricordato che «la ricchezza presunta era riconducibile al possesso di due autovetture, una polizza assicurativa, l’abitazione famigliare per la quale il contribuente pagava il mutuo», indicando così le prove, cioè gli elementi utilizzati per la determinazione delle imposte sulla base delle presunzioni reddituali ex art. 38 d.p.r. 600/73, derivate dal sintetico e dal decreto ministeriale, ed ha giudicato (in fatto) che questi elementi erano “concreti”, cioè reali, e idonei a dimostrare la “congruenza” dei redditi indicati dall’Ufficio.

Quindi ricorre una specifica e congrua motivazione della CTR che appare corretta ed è sufficiente anche a “coprire” la riforma della sentenza della CTP.

4. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il r icorrente al pagamento, in favore del l’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contri buto unificato pari a