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Ordinanza — n. 28031/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of proof of service notice to the tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28031/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the required receipt of service notice from the tax agency was missing from the case file. The applicants argued for the appeal's validity, but the Court held that postal service alone does not constitute valid notification without a delivery receipt. Consequently, the appeal was rejected for non-existence of proper service, and the unified contribution payment requirement was noted.

Regesto Legislator

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Art. 149 ultimo comma c.p.c.; Art. 291 cod. proc. civ.: Notification via postal service is perfected only upon delivery receipt; absence of such document renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility service of process requirements postal notification rules tax agency notification unified contribution payment posizione dirigente in materia di doppia imposizione difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 149 ultimo comma c.p.c.
Art. 291 cod. proc. civ.
149 ultimo comma c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (in termini, Cass.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
3.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 291 cod. proc. civ
149 ultimo comma c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9782 del 1995
(in termini, Cass. n. 9782 del 1995;
Cass. n. 2722 del 2005
Cass. n. 2722 del 2005; Cass.
Cass. n. 20778 del 2021
2722 del 2005; Cass. n. 20778 del 2021; v.
Cass. n. 18361 del 2018
anche Cass. n. 18361 del 2018; Cass.
Cass. sez. un. n. 627 del 2008
18361 del 2018; Cass. sez. un. n. 627 del 2008).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5959/2014 R.G. proposto da DI SANTI BIAGIO e DI SANTI ANDREA, rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Amodio e dall’avv. prof. Angelo Scala in forza di procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliati in Roma via Avezzana n. 51 presso lo studio dell’avv. Alessandra La Via; ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 544/04/2013 depositata il 15.07.2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.07.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca.

RILEVATO CHE: La CTR Campania, con la sentenza sopra indicata, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP Salerno n. 15/18/10 e ha dichiarato inammissibile i l ricors o inizial e proposto dalla s.d.f. F.lli Di Santi di Di Santi Biagio e dai soci Di Santi Biagio e Di Santi Andrea contro gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate verso la società e i soci recanti maggiori redditi per glianni 2004 e 2005 e maggiori imposte IRPEF e IVA. Biagio e Andrea Di Santi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

E’ rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate. CONSIDERATO CHE: 1.Non risulta allegato agli atti di causa l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazioneall’Agenzia delle Entrate. Secondo i principi affermati da questa Corte, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149 ultimo comma c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (in termini, Cass. n. 9782 del 1995;

Cass. n. 2722 del 2005; Cass. n. 20778 del 2021; v. anche Cass. n. 18361 del 2018; Cass. sez. un. n. 627 del 2008). Non rinvenendosi tra gli atti alcun avviso di ricevimento che attesti la consegna del plico alla destinataria, deve provvedersi di conseguenza per l’inammissibilità del ricorso.

2. Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, no n essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. 3.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002. sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del comma