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Ordinanza — n. 27983/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for lack of specific legal citations and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27983/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision regarding property tax classification. The taxpayers had successfully argued for a lower tax category, but the court found the agency's arguments inadmissible due to missing specific legal citations and a failure to distinguish facts between trial levels. Consequently, the lower court's ruling upholding the taxpayers' position was upheld, and the agency was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 54, comma 2, D.L. n. 83/2012: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the exact legal provisions violated or if it attempts to raise a precluded factual error in a double-conforming judgment.

Parole chiave

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tax classification appeal lack of legal citations procedural inadmissibility double conforming judgment property tax assessment Cassation appeal rejection litigation costs allocation stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
con il primo motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art.
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
con il primo motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art. 360, co.
Art. 54, comma 2, D.L. n. 83/2012
83, non può essere denunciata, rispetto ad un appello promosso nella specie nel maggio 2018 dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l.
Art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all'art.
Art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
per violazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, degli artt.
Artt. 113 e 115 c.p.c.
546/1992, degli artt. 113 e 115 c.p.c., nonché del decreto Min Finanze 19/04/1994 n.
Decreto Min Finanze 19/04/1994 n. 701
113 e 115 c.p.c., nonché del decreto Min Finanze 19/04/1994 n. 701; regio decreto legge 13/04/1939 n.
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
per violazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, degli artt.
art. 113 c.p
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 21819/2017
Cass. 25044/2013
Cass. 26091/2005
Cass. n. 23021 del 2014
Cass. n. 23021 del 2014); 2.3.
Cass. n. 26774 del 2016
Cass. n. 26774 del 2016, conf.
Cass. n. 20944 del 2019
Cass. n. 20944 del 2019), specificazione affatto contenuta nel motivo in esame;
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6483-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro BADIALI MARIO BARBAGLI ANNA elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI VERSACE, rappresentati e difesi dall’Avvocato PAOLO PRISCO giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrenti– avverso la sentenza n. 1569/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/9/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 214/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, che aveva accolto il ricorso proposto da Mario Badiali e Anna Barbagli avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato l’attribuzione del classamento effettuata dai contribuenti con procedura Docfa; in particolare, i contribuenti, in relazione all’immobile sito nel Comune di Civitella in Val di Chiana, avevano proposto l’attribuzione della categoria A/7, mentre Agenzia delle entrate aveva attribuito il classamento A/8; i contribuenti resistono con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 113 e 115 c.p.c., nonché del decreto Min Finanze 19/04/1994 n. 701; regio decreto legge 13/04/1939 n. 652; dpr n. 1142/1949 e lamenta che la sentenza impugnata sia priva di motivazione in fatto e in diritto, sia stata resa sulla base di mere convinzioni personali , senza porre a fondamento della stessa le allegazioni dell’appellante, e che sia stato erroneamente escluso che l’Ufficio potesse rettificare la precedente rendita proposta dai contribuenti, a sua volta mai rettificata dall’Amministrazione; 1.2. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in quanto priva di ogni connessione col diritto e la normativa catastale , nonché basata su circostanze fattuali smentite per tabulas: 1.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno disattese; 1.4. in primo luogo si osserva che secondo le Sezioni Unite di questa Corte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U.03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U.24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]); 1.4. ancor più di recente, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U.18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»; 1.5. da un altro punto di vista, come ha avuto modo di affermare questa Corte (Cass. 12281, n. 9/05/2019, conf.: 31/08/2020, n. 18092), la violazione dell’art. 116, cod. proc. civ., (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito (in motivazione) da Cass.

Sez. U. n. 16598 del 2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., ricorre solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime; 1.6. inoltre, è stato precisato (da Cass. n. 6042 del 2014) che, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., in applicazione del principio iura novit curia, il giudice deve procedere alla ricostruzione completa della normativa applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio, tenendo conto delle pronunce della Corte costituzionale e delle norme di cui le parti chiedono l'applicazione; 1.7. un altro principio rilevante ai fini del decidere è che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che, tramite l’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante; 1.8. infatti, è ius receptumche, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7/04/2017, n. 9097; 07/03/2018, n. 5355); 1.9. a queste considerazioni si aggiunga che è stato chiarito (in tal senso Cass.

Sez. L. 03/11/2020, n. 24395) che a diverse conclusioni non è dato pervenire nemmeno configurando il supposto vizio di apprezzamento delle risultanze probatorie come violazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., poiché questa Corte (Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016) ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione di questi due articoli non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali; 1.10. svolte queste premesse sul piano dei principi di diritto, venendo ai motivi di ricorso, contrariamente a quanto sostiene l’Agenzia ricorrente, la motivazione della sentenza di appello esiste ed è congrua rispetto alle questioni di fatto e di diritto sottese alla controversia tributaria; 1.11. in particolare, la Commissione Tributaria Regionale, senza infrangere le prescrizioni degli artt. 113, 116, cod. proc. civ., ed attenendosi alla regola sull’onere della prova dettata dall’art. 2697 c.c., ha reputato che l’Agenzia delle entrate non avesse dato prova circa le significative migliorie apportate all’immobile, non essendo stato effettuato un sopralluogo e tenendo inoltre conto della produzione fotografica dei contribuenti, rilevando altresì la Commissione Tributaria Regionale il difetto di motivazione dell’atto di accertamento; 1.12. va poi rilevata l’inammissibilità della generica doglianza circa la pretesaviolazione delle norme catastali , avendo la ricorrente ha omesso di indicare le specifiche norme di diritto che sarebbero state violate dalla Corte territoriale e su cui si fonda la rispettiva doglianza, richiamando unicamente le norme contenute nel decreto Min Finanze 19/04/1994 n. 701; regio decreto legge 13/04/1939 n. 652; dpr n. 1142/1949 ; 1.13. invero, pur aderendo all'orientamento giurisprudenziale (cfr.

Cass. nn. 21819/2017, 25044/2013, 26091 /2005) secondo cui l'indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre comunque tener presente che si tratta di un elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione, ragion per cui la mancata indicazione delle disposizioni di legge può comportare l'inammissibilità della singola doglianza qualora gli argomenti addotti, come nel caso di specie, non consentano di individuare le norme e i principi di diritto che si assumono violati; 2.1. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle caratteristiche oggettive del fabbricato, conforme alla categoria A/8 accertate dall’Amministrazione, anche a seguito di comparazione con immobili similari; 2.2. la censura è parimenti inammissibile in quanto la ricorrente invoca esplicitamente anche il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, co. 1, c.p.c., in una ipotesi chiaramente preclusa, atteso che quest'ultima disposizione, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere denunciata, rispetto ad un appello promosso nella specie nel maggio 2018 dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v.

Cass. n. 23021 del 2014); 2.3. in questi casi il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. - deve chiaramente specificare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019), specificazione affatto contenuta nel motivo in esame;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto, assorbita ogni altra questione dedotta dai controricorrenti;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di questo giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 1