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Ordinanza — n. 27951/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; tax authority annulled original assessment in self-help, extinguishing litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27951/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the tax authority had already annulled the original assessment in self-help. The appellant challenged a regional commission decision regarding Irap tax qualification for a 2004 acquisition, but the administration withdrew the impository act on March 19, 2019. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, terminating the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 103, comma 1, c.p.c.; Art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137: When the administrative authority annuls the contested impository act in self-help before the cassation judgment, the subject matter of the litigation ceases to exist, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cessazione materia contendere autotutela amministrazione finanziaria annullamento avviso accertamento impugnazione avviso Irap estinzione giudizio cassazione contenzioso tributario lite in materia di tariffa arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 103, comma 1, c.p.c.
Art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21431/2018 R.G. proposto da: IMPRESA PIZZAROTTI C. SPA, elettivamente domiciliata in Roma Via Sicilia 66, presso lo studio dell’avvocato Augusto Fantozzi (FNTGST40H24H501E) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Roberto Altieri (LTRRRT69M09B354E) e Daniela Cutarelli (CTRDNL68S63L259A). -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

EMILIA-ROMAGNA, n. 932/2018, depositata il 29/03/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Riccardo Guida. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’Impresa Pizzarotti C. Spa ha proposto ricorso per cassazione, con sedici motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello principale dell’ufficio ed ha rigettato quello incidentale della società in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento, ai fini Irap, per il 2004, fondato sulla riqualificazione dell’atto di acquisto del ramo di azienda “Todini Costruzioni Generali Spa” quale acquisto di partecipazione immobilizzata nel Consorzio Cepav 2, nonché sull’erronea qualificazione del contratto “Mineo” quale leasing operativo anziché quale leasing finanziario, in vista di un indebito risparmio dell’imposta regionale;

2. con istanza datata 06/06/2022, la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere e la condanna dell’ufficio alle spese del giudizio, visto che l’Amministrazione finanziaria, in data 19/03/2019, aveva annullato in autotutela l’atto impositivo oggetto del presente giudizio. All’istanza è allegata la comunicazione dell’Agenzia delle entrate (datata 19/03/2019) di annullamento dell’avviso;

3. ne consegue la declaratoria d’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

4. per la peculiarità della dinamica processuale è giusto compensare, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di