Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27922/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as litigation extinguished by statutory deadline under simplified dispute resolution law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27922/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested the simplified dispute resolution procedure by the statutory deadline. The Agency of Revenue appealed a lower court's decision to reclassify income due to alleged unprofitability, while the taxpayer argued for simplified settlement. The court ruled that without a formal request for simplified treatment by December 31, 2020, the proceedings automatically terminated, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The simplified dispute resolution procedure for tax matters extinguishes the litigation if no party requests its application within the prescribed deadline, unless the parties subsequently fix a hearing date.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction simplified dispute resolution statutory deadline compliance tax appeal dismissal procedural termination ripresa dell'imposta sul valore aggiunto ricalcolo del reddito sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 di- cembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissa- zione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

A sul ricorso iscritto al n. 28152/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro TROPICAL SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante GRAzitu,2 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Calmelo_Kt.LJ 2 ; domi- ciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sici- lia, sez. staccata di Siracusa, n.2246/16/2014 depositata 1'8 luglio 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 19 maggio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Pro- vinciale di Siracusa n.588/1/2011 di accoglimento del ricorso propo- sto dalla società cooperativa Tropical, esercente attività di Bar e Caffé avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo all'anno di impo- sta 2007 per II.DD., IVA e accessori.

2. In particolare, le riprese, integralmente caducate dal giudice d'ap- pello, traevano origine dalla rideterminazione del reddito ex art.39 del d.P.R. n.600 del 1973 per antieconomicità della gestione societa- ria, con conseguente ricostruzione induttiva dei ricavi e applicazione di una percentuale di ricarico del 220% sul costo delle materie prime utilizzate. 3.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agen- zia delle entrate deducendo quattro motivi. Il contribuente si è difesa depositando controricorso e, successivamente, istanza di sospensione del processo. Il contribuente deposita da ultimo documenti rendendo nota la definizione agevolata della lite. Considerato che:

4. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trat- tazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finaliz- zata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

5. Che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 di- cembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissa- zione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ;

6. che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della par- te che le ha anticipate,

P.Q.M.

La Corte: dichiara estinto il processo. Così deciso in Ro a il 19 maggio 2022 DE