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Sentenza — n. 27916/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding burden of proof on corporate income tax deductions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27916/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision to disallow certain business expenses. The court upheld the tax authority's finding that bank account movements belonged to the company and applied a legal presumption regarding revenue sources. Consequently, the burden of proof remained on the taxpayer to demonstrate specific deductible costs, which they failed to do with concrete evidence.

Regesto Legislator

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Art. 32 DPR 600/1973; Art. 109 DPR 917/1986; Art. 53 Cost.: In tax assessments for corporate income, a relative presumption applies to the nature of bank transactions as revenue, placing the burden on the taxpayer to prove specific deductible costs with concrete evidence rather than general assertions.

Parole chiave

Generato dall'IA
corporate income tax burden of proof presumption of revenue deductible expenses tax audit findings bank account movements tax appeal dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32 DPR 29 settembre 1973, n. 600
Ciò posto, non coglie nel segno la prospettata violazione dell'onere della prova, in quanto in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.p.r.
Art. 109 DPR 22 dicembre 1986, n. 917
600, dell'art. 109 del d.p.r.
Art. 53 Cost.
917 e dell'art. 53 Cost., poiché la Commissione tributaria regionale ha escluso dall'imponibile i costi, pure sostenuti dalla società per ot- tenere i maggiori ricavi accertati.
Art. 42 DPR 29 settembre 1973, n. 600
- la violazione dell'art. 42 del d.P.R.
Art. 7 Legge 27 luglio 2000, n. 212
600, dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.
Art. 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241
Ciò posto, non coglie nel segno la prospettata violazione dell'onere della prova, in quanto in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.p.r.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
art. 53 Cost
917 e dell'art. 53 Cost., poiché la Commissione tributaria regionale ha escluso dall'imponibile i costi, pure sostenuti dalla società per ot- tenere i maggiori ricavi accertati.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 16/07/2020, n. 15161
Cass. 16/07/2020, n. 15161).
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass. 20/12/2018, n. 32957

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Testo completo

con preci- si accertamenti fattuali non censurabili in questa sede nei termini proposti, ha ritenuto che i numerosi conti correnti intestati all'ammi- nistratore unico della società, titolare del 95% delle quote sociali, fossero in realtà tutti riferibili all'attività d'impresa esercitata dalla contribuente. Tali accertamenti hanno trovato il loro fondamento, non solo sul ruolo di controllo rivestito dal detto amministratore de- tentore della quasi totalità delle quote all'interno della compagine sociale, ma anche sulla sicura circostanza che nei detti conti correnti sono confluite movimentazioni di denaro sicuramente riconducibili agli affari curati dalla società.

9. Ciò posto, non coglie nel segno la prospettata violazione dell'onere della prova, in quanto in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi - sia dei prelevamenti sia dei versamenti - sui conti correnti (cfr. Cass. 16/07/2020, n. 15161). La presunzione è superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, del fatto che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire ac- quisizione di utili. Pertanto, in virtù di tale consolidato riparto dell'o- nere della prova, grava sul contribuente per superare la suddetta presunzione relativa la dimostrazione della sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova, e non già su presunzioni o affermazioni di carattere genera- le o sul mero richiamo all'equità.

10. Al proposito, nuovamente, la Commissione tributaria regionale, attraverso una indagine in fatto qui non sindacabile, ha ritenuto che tutti i flussi di denaro registrati sui conti corrente - apparentemente intestati al suo legale rappresentante, ma, come accertato, da rite- nere nella titolarità della società -, costituissero ricavi dell'impresa non contabilizzati, non palesandosi idonea la documentazione pro- dotta dalla contribuente a superare la presunzione in parola (cfr. ul- tima pag. sentenza impugnata). Infine, la valutazione dell'idoneità di tale documentazione non è revocabile in dubbio in questa sede di le- gittimità, non potendo essere rovesciato il bilanciamento delle prove, una volta che sia stata dimostrata la valutazione del fatto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), come avvenuto nel caso di specie.

11. Con il quinto motivo - in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si prospetta la violazione dell'art. 32 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 109 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 53 Cost., poiché la Commissione tributaria regionale ha escluso dall'imponibile i costi, pure sostenuti dalla società per ot- tenere i maggiori ricavi accertati.

12. Il motivo è inammissibile. Come prospetta la stessa ricorrente, la CTR ha espressamente rigettato tale domanda, avanzata in via gra- data avanti al giudice d'appello e, attraverso la censura in esame, apparentemente per violazione di legge, si mira di nuovo ad una ri- valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, il quale ha accer- tato che non vi era prova certa che i costi, in tesi sostenuti per con- seguire i maggiori ricavi ottenuti dall'impresa, non fossero già stati oggetto di contabilizzazione e detrazione (cfr. p.7 della sentenza im- pugnata). La censura investe in termini inammissibili l'accertamento del giudice d'appello.

13. Con il sesto motivo si lamenta - agli effetti dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - la violazione dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, considerato che gli avvisi dì accertamento impugnati avevano ritenuto indeducibili taluni costi, senza neppure motivare sulle ragioni per cui si era mostrata adesione alle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza.

14. Il motivo è affetto da profili dì inammissibilità e di infondatezza. In primo luogo, la contribuente non pare cogliere la ratio decidendi, espressa alle pagg.7 e 8 della CTR, secondo la quale la società ha rinunciato ad opporre eccezioni di merito in relazione alla ripresa a tassazione di costi indeducibili. In secondo luogo, con riferimento alla questione sottostante, va rammentato che, in tema di avviso di ac- certamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di au- tonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella ac- quisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividen- done le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta dì elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. 20/12/2018, n. 32957).

15. Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite se- condo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. i Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di con