Cassation court allows tax bureau appeal, ruling lower court ignored corroborating circumstantial evidence proving tax fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a retrial. The lower court had rejected the bureau's claim of tax fraud based solely on third-party declarations, ignoring additional circumstantial evidence like anomalous contract signatures and financial investigations. The court held that the appellate judge erred by isolating a single piece of evidence instead of evaluating the global weight of all indicia presented by the tax authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 7, comma 4, D.Lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 2729 c.c.: The appellate judge must evaluate the global weight of all circumstantial evidence adduced by the tax authority to form a valid presumption of fact, rather than relying on isolated elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3036/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro A.D. MOTOR S.p.A. (C.F. 02393380544), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. FRANCESCO CRISI (C.F. CRSFNC66L14H501M) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv.
CARLO ALBERTO TROILI MOLOSSI (C.F. TRLCLL47A25H501A) in Roma, Viale M. Gelsomini, 4 Oggetto: tributi – onere della prova –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 367/02/15 depositata in data 25 giugno 2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 14 settembre 2022. RILEVATO CHE 1. La società contribuente A.D. MOTOR S.p.A. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2006 con il quale – a seguito di PVC emesso a seguito di accesso mirato – venivano accertate maggiori IRES, IRAP (imposte successivamente sgravate in via di autotutela) e IVA, oltre sanzioni, per avere la società contribuente contabilizzato una fattura di acquisto emessa per operazioni soggettivamenteinesistenti.
2. La CTP di Perugia ha accolto nel merito il ricorso della società contribuente.
3. La CTR dell’Umbria, con sentenza del 25 giugno 2015, ha rigettato, per quanto qui rileva, l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’Ufficio non avrebbe provato che la fattura utilizzata dalla società contribuente avesse ad oggetto prestazioni svolte da altro soggetto, in quanto l’avviso sarebbe fondato unicamente su dichiarazioni di terzi e, in particolare, sul responsabile della società emittente.
4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo; la società contribuente resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. C on l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 2729 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non provata la falsità della fattura utilizzata dalla contribuente ed emessa dall’Associazione Oasi, in quanto fondata unicamente su dichiarazioni di terzi.
Parte ricorrente evidenzia di avere addotto diversi elementi indiziari oltre alle dichiarazioni di terzo, quali le anomalie della sottoscrizione sui contratti stipulati tra l’emittente e le società sponsorizzate, oggettodi disconoscimento da parte del sottoscrittore, nonché le indagini finanziarie dalle quali sarebbe emerso che i pagamenti sarebbero stati eseguiti su conto corrente riferibile ad altro contribuente (società Sirio), nonché ulteriori dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società contribuente , per cui le dichiarazioni di terzi sarebbero state corroborate da una serie di elementi a riscontro.
2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del principio di specificità, posto che il ricorso non è meramente compilativo, ma ripercorre gli atti di causa e le vicende processuali salienti del giudizio di merito. Rigettata va, inoltre, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente non chiede un riesame della decisione nel merito ma sollecita un giudizio di una falsa applicazione delle regole di riparto della prova.
3. Il ricorso è fondato. Va ribadito il principio secondo cui spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, i quali vanno valutati sia analiticamente (dando un adeguato peso ponderale a ciascun elemento), sia sinteticamente nella loro globalità, valutando se la combinazione di tali elementi sia in grado di fornire una valida provapresuntiva (Cass., Sez. V, 12 luglio 2022, n. 22003 e 22018; Cass., Sez. V, 17 settembre 2020, n. 26802; Cass., Sez. V, 17 settembre 2020, n. 19353; Cass., Sez. V, 31 maggio 2019, n. 14980;
Cass., Sez. VI, 23 giugno 2017, n. 15777; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 5374; Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16719). Nella specie, il giudice di appello ha isolato solo uno degli elementi indiziari addotti dall’Ufficio, senza valutare gli ulteriori elementi addotti (l’elemento indiziario delle anomale sottoscrizioni dei contratti di sponsorizzazione oggetto di disconoscimento da parte del sottoscrittore, le indagini relative ai flussi finanziari dei pagamenti eseguiti, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società contribuente), così perdendo di vista il complessivo quadro indiziario, o disegno complessivo addotto dall’Ufficio ai fini della prova che le prestazioni sottostanti l’emissione delle fattore fossero soggettivamente inesistenti.
4. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR a quo per un nuovo esame dei fatti costitutivi addotti dall’Ufficio, nonché per la regolazione delle spese processuali. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liqu