Italian tax court dismisses cassation appeal regarding sector study methodology and procedural contradiction. The court rejects the claim that the appellate court violated procedural rules. The decision establishes that sector study methodologies are valid if procedural rights were respected. The court orders the case to be resubmitted for proper scheduling. The ruling clarifies the application of civil procedure articles in tax disputes. The outcome favors the tax authority's initial assessment method.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal filed by taxpayers against a regional tax commission decision. The taxpayers argued that the appellate court violated procedural rules by accepting sector study methodologies without proper contradiction. The court found no grounds for examination in chambers because the specific procedural violations cited did not meet the statutory requirements for nullity. Consequently, the case was remitted to the original role for proper scheduling rather than being decided on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 375, comma 2 c.p.c.: The court must determine if procedural nullity exists before examining merits; if the alleged violation does not justify immediate examination in chambers, the case is remitted for proper scheduling.
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iatola seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15519/2015 R.G. proposto da: EDILOR di Roveta Renza e C. S.n.c. (C.F. 00205710098), in persona del legale rappresentante pro tempore, ORSI EMMA (C.F. RSOMME33E42G155T), ROVETA RENZA (C.F. RVTRNZ61R47F213M), ROVETA RENATA (C.F. RVTRNT65A64F213X), ROVETA ROBERTA (C.F. RVTRRT77C45I480D), rappresentate e difese dall’Avv. Prof. VICTOR UCKMAR (C.F. CKMVTR25H01D969H) e dall’Avv. CATERINA CORRADO OLIVA (C.F. CCRCRN76E50D969M) in virtù di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, Via Nazionale, 200 –ricorrenti – contro Oggetto: tributi – litisconsorzio – studi di settore AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 1252/07/14 depositata in data 11 dicembre 2014 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 14 settembre 2022.
RILEVATO CHE La società contribuente EDILOR di Roveta Renza e C. S.n.c. e i singoli soci ROVETA ROBERTA, ROVETA RENATA e ORSI EMMA hanno separatamente impugnato alcuni avvisi di accertamento, relativi al periodo di imposta 2006, con cui venivano rettificati i redditi di impresa sulla base della metodologia degli studi di settore standardizzati, con riferimento al cluster dello studio di settore TG40U, relativo alle imprese che affittano fabbricati a uso commerciale, recuperandosi anche maggiore IRPEF a carico delle socie per trasparenza; che successivamente analogo ricorso veniva proposto dall’altra socia ROVETA RENZA; che la CTP di Savona ha accolto i ricorsi della società e delle tre socie e che la CTP di Genova ha accolto il ricorso proposto dalla socia Roveta Renza; che la CTR della Liguria, con sentenza in data 11 dicembre 2014, previa riunione della causa proposta da Roveta Renza a quella relativa alle altre contribuenti, ha accolto gli appelli dell’Ufficio; che il giudice di appello, dopo avere rigettato l’eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario, ha ritenuto legittimo il ricorso alla metodologia standardizzata mediante studi di settore, in relazione alla quale ha accertato il rispetto del contraddittorio preventivo, all’esito del quale è stato ridotto l’originario importo accertato, adeguando l’accertamento alla realtà economica degli immobili locati (capannone e cinque box), confermando la legittimità dell’accertamento nel merito; che propongono ricorso per cassazione le contribuenti, affidato a sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria; l’Ufficio resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE Con riferimento al sesto motivo - con cui si deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 d. lgs. n. 546/1992 e 102 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto rispettato il contraddittorio processuale - non sussistono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio; P. Q. M. Vistol’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., dispone rinviarsi la causa a nuovo ruolo al fine della fissazione della trattazione della