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Ordinanza — n. 27846/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax office to issue payment order for missed VAT declaration without prior summons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27846/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The tax office appealed a regional court decision that barred issuing a payment order for missed VAT deductions without a prior summons. The court found the lower court erred by requiring a formal hearing for this specific automated control procedure. Consequently, the cassation court upheld the tax office's right to act based on formal data checks and remanded the case for final liquidation.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 2; Art. 54-bis; Art. 60 d.P.R. 633/1972; Art. 36-bis d.P.R. 600/1973; Art. 2, comma 8-bis d.P.R. 322/1998; Art. 13 d.lgs. 471/1998: In cases of omitted VAT returns, the tax authority may issue a payment order via automated formal checks without prior summons, as this procedure does not require substantive evaluation.

Parole chiave

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VAT deduction revocation omitted tax declaration automated tax control payment order issuance prior summons requirement formal vs substantive check tax collection procedure sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972
Art. 54-bis, d.P.R. 633/1972
Art. 60, d.P.R. 633/1972
Art. 36-bis, d.P.R. 600/1973
C on il primo motivo l’Ufficio ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998
600 e dell’art. 2, comma 8-bis d.P.R.
Art. 13, d.lgs. 471/1998
civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 d.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
C on il primo motivo l’Ufficio ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17758
Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4392
17758; Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4392; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 14 marzo 2018, n. 11626
4392; Cass., Sez. VI, 14 marzo 2018, n. 11626; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 25 marzo 2019, n. 8331
11626; Cass., Sez. VI, 25 marzo 2019, n. 8331; Cass., 21 luglio 2021, n.
Cass., 21 luglio 2021, n. 20766
8331; Cass., 21 luglio 2021, n. 20766; Cass., 9 dicembre 2021, n.
Cass., 9 dicembre 2021, n. 39181
20766; Cass., 9 dicembre 2021, n. 39181).
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Testo completo

iatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12256/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro POTERE AI PICCOLI S.r.l. in liquidazione (C.F. 01406720050), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1277/02/14 depositata in data 6 novembre 2014 Oggetto: tributi –cartella – IVA – detrazione - disconoscimento Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 14 settembre 2022.

RILEVATO CHE 1. La società contribuente POTERE AI PICCOLI S.r.l. ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a IVA del periodo di imposta 2008, in relazione alla quale si contestava al contribuente – previo invio di comunicazione di irregolarità - l’illegittimo esercizio della detrazione in relazione a un credito IVA, laddove la società contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione IVA nel periodo di imposta precedente.

2. La società contribuente ha dedotto di avere presentato la dichiarazione integrativa in data precedente la notificazione della cartella e di avere rispettato le condizioni sostanziali per l’esercizio della detrazione.

3. La CTP di Asti ha accolto il ricorso.

4. La CTR del Piemonte, con sentenza in data 6 novembre 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che il disconoscimento del credito IVA con cartella di pagamento non sarebbe consentita in caso di accertamenti che implichino valutazioni giuridiche, non trattandosi di mero controllo cartolare, dovendo l’Ufficio procedere preventivamente a convocare la società contribuente ai fini del disconoscimento del credito.

5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; la società contribuente intimata è rimasta contumace. CONSIDERATO CHE 1.1. C on il primo motivo l’Ufficio ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30, secondo comma e 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 2, comma 8-bis d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che l’Ufficio avrebbe dovuto preventivamente convocare la parte ai fini del disconoscimento del credito.

Osserva parte ricorrente di avere preventivamente inviato la comunicazione di irregolarità, nella quale veniva indicata l’omessa presentazione della dichiarazione, osservando che il disconoscimento del credito IVA discende dalla mera omissione della presentazione della dichiarazione dalla quale quel credito discende. Osserva, inoltre, il ricorrente come parte contribuente avrebbe presentato la dichiarazione integrativa oltreil termine di cui all’art. 2, comma 8-bis d.P.R. n. 322/1998 e, comunque, dopo l’invio dell’avviso bonario, con conseguente perdita del diritto alla detrazione IVA. 1.2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 d. lgs. 18 dicembre 1998, n. 471, nella parte in cui la sentenza ha annullato l’avviso di accertamento, osservando come il mancato versamento degli acconti comporti l’irrogazione della sanzione del 30% sui versamenti effettuati.

2. Il primo motivo è fondato. Secondo l’orientamento oramai consolidato di questa Corte, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bise 60 d.P.R. n. 633/1972 (Cass., Sez.

U., 8 settembre 2016, n. 17758; Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4392; Cass., Sez. VI, 14 marzo 2018, n. 11626; Cass., Sez. VI, 25 marzo 2019, n. 8331; Cass., 21 luglio 2021, n. 20766; Cass., 9 dicembre 2021, n. 39181). Il ricorso alla procedura di controllo automatizzato ai fini del disconoscimento della detrazione IVA, in quanto fondato sul riscontro, da parte dell’Ufficio, della omessa presentazione della dichiarazione dalla quale emergeva il suddetto credito, deve pertanto ritenersi corretto, cassandosi la sentenza impugnata, con rinvio – previo assorbimento del secondo motivo(attinente alla succedanea pretesa sanzionatoria) – alla CTR a quo per l’esame delle questioni rimaste assorbite, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazi