Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27794/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax office's inductive proof when taxpayer fails to produce inventory records timely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27794/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision regarding inductive tax assessment. The lower court had rejected the tax office's evidence because the taxpayer eventually produced inventory records late in the proceedings. The Court ruled that such late production invalidates the inductive proof unless the taxpayer proves the delay was due to causes not attributable to them and attached the documents to the initial lawsuit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973; When a taxpayer fails to produce relevant documents during administrative proceedings, the burden of proof shifts to them, and inductive evidence is inadmissible unless the documents are attached to the initial lawsuit and the delay is proven to be non-imputable.

Parole chiave

Generato dall'IA
inductive tax assessment burden of proof inversion omitted document production timeliness of evidence non-imputable cause tax liability recovery procedural preclusion documenti mancanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, first paragraph, nn. 3, 4, 5, of the Code of Civil Procedure
CONSIDERATO CHE 1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
Art. 15 of D.P.R. 600/1973
Art. 39, second paragraph, of D.P.R. 600/1973
Art. 2700 et seq. of the Civil Code
Art. 2727 et seq. of the Civil Code
Art. 2730 et seq. of the Civil Code
Art. 32, fourth paragraph, of D.P.R. 600/1973
civ., violazione dell’art. 32, commi quarto e quinto d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. V, 15 dicembre 2021, n. 40174
7655; Cass., Sez. V, 15 dicembre 2021, n. 40174; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16108
40174; Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16108; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 30 giugno 2006, n. 15134
16108; Cass., Sez. V, 30 giugno 2006, n. 15134 ).
Cass., Sez. V, 4 maggio 2022, n. 14153
In esito alla possibilità per l’Ufficio di addurre elementi indiziari privi di pregnanza indiziaria, si verifica – come correttamente dedotto da parte ricorrente - una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass., Sez. V, 4 maggio 2022, n. 14153; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 1° aprile 2022, n. 10651
14153; Cass., Sez. V, 1° aprile 2022, n. 10651; Cass., Sez.VI, 15 giugno 2017, n.
Cass., Sez. VI, 15 giugno 2017, n. 14930
Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1506
Cass., Sez. V, 2 luglio 2014, n. 15027
Cass., Sez. V, 7 febbraio 2022, n. 3770
600/1973 pro tempore e che il contribuente alleghi «di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile» (Cass., Sez. V, 7 febbraio 2022, n. 3770; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 5 novembre 2021, n. 31869
3770; Cass., Sez. V, 5 novembre 2021, n. 31869; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 29 luglio 2021, n. 21671
31869; Cass., Sez. V, 29 luglio 2021, n. 21671; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 10 marzo 2021, n. 6617
21671; Cass., Sez. V, 10 marzo 2021, n. 6617).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4077/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro GINNY S.a.s. di Lo Muzio Gianfranco e C. (C.F. 01621520715), in persona del legale rappresentante pro tempore, LO MUZIO GIANFRANCO (C.F. LMZGFR65H22D643S), rappresentati e difesi dall’Avv. ALESSANDRO VOGLINO (C.F. VGLLSN63D24H501I) in virtù di procura speciale in data 16 febbraio 2016, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Siacci, 4 Oggetto: tributi – accertamento induttivo – onere della prova –omessa produzione di documenti – utilizzabilità -tempestività –resistenti – contro CASTIGLIEGO ANTONIETTA(C.F.

CSTNNT28S60D643U), –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Foggia, n. 296/25/13 depositata in data 17 dicembre 2013 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 14 settembre 2022. RILEVATO CHE 1. La società contribuente Ginny S.a.s. di Lo Muzio Gianfranco C. ha impugnato alcuni avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2001 e 2004, con i quali – sulla base di PVC e previo disconoscimento dell’attendibilità della contabilità per carenza della distinta delle rimanenze di magazzino – venivano recuperati IVA e IRAP, oltre sanzioni e accessori.

Analoghi avvisi venivano, poi, impugnati dai soci LO MUZIO GIANFRANCO e CASTIGLIEGO ANTONIETTA, relativi a maggiore IRPEF imputata per trasparenza ai soci in proporzione delle quote di partecipazione. I contribuenti hanno dedotto l’illegittimità del ricorso alla metodologia induttiva in presenza di contabilità regolarmente tenuta e stante la coerenza rispetto agli studi di settore.

2. La CTP di Foggia ha accolto i ricorsi riuniti.

3. La CTR della Puglia, Sezione staccata di Foggia, con sentenza in data 17 dicembre 2013, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello, dopo avere dato atto del ricorso da parte dell’Ufficio alla metodologia induttiva, stante l’omessa esibizione della distinta delle rimanenze di magazzino, ha ritenuto che gli elementi di prova indiziari addotti dall’Ufficio – e, in particolare, il ricorso al costo del venduto - non sono dotati di pregnanza presuntiva e non consentono di trarre un giudizio univoco di derivazione logico-deduttiva, ritenendo che i contribuenti abbiano assolto all’onere della prova producendo nel corso del giudizio la «distinta delle giacenze».

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; si sono costituiti con procura la società contribuente e il socio Lo Muzio. CONSIDERATO CHE 1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 15 e 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 2700 e ss., 2727 e ss., 2730 e ss. cod. civ., nonché omesso esame di fatti decisivi e controversi e violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto carenti di pregnanza indiziaria gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio.

Osserva parte ricorrente che, stante l’inattendibilità della contabilità, conseguente alla carenza di distinte inventariali (come accertato dai verbalizzanti) e il ricorso alla metodologia induttiva, «l’onere della prova si trasferisca sul contribuente ». Deduce, inoltre, apparenza della motivazione in relazione alla valutazione delle prove contrarie di parte contribuente. 1.2. C on il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 32, commi quarto e quinto d.P.R. n. 600/1973, omessa considerazione di fatti decisivi e controversi, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che in sede di giudizio fossero state prodotte le distinte inventariali, omesse in sede di accertamento e che le stesse fossero legittimamente utilizzabili.

Osserva parte ricorrente che a parte contribuente fu rivolto invito, in sede di accesso, a esibire il prospetto di dettaglio e che, nonostante detto invito, tale documentazione non fu prodotta; deduce, pertanto, che tale documentazione non sarebbe utilizzabile in sede giurisdizionale, in quanto non prodotta in allegato al ricorso ma solo con memoria successiva al ricorso, nonché in quanto la società contribuente non avrebbe dimostrato di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa ad essa non imputabile.

2. Il primo motivo è fondato quanto alla dedotta violazione di legge. Il giudice di appello ha accertato, con statuizione non impugnata e passata in cosa giudicata, che «la società appellata non ha esibito la distinta delle rimanenze di magazzino che comporta, per giurisprudenza costante, la possibilità per l’Agenzia di innescare un accertamento induttivo». L’avvenuto accertamento dell’utilizzo della metodologia induttiva comporta, per giurisprudenza costante, che l’Ufficio possa condurre l’accertamento facendo ricorso a presunzioni «supersemplici», ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass., Sez.

V , 17 giugno 2021, n. 17244 ; Cass., Sez. VI, 9 marzo 2022, n. 7655; Cass., Sez. V, 15 dicembre 2021, n. 40174; Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16108; Cass., Sez. V, 30 giugno 2006, n. 15134 ). In esito alla possibilità per l’Ufficio di addurre elementi indiziari privi di pregnanza indiziaria, si verifica – come correttamente dedotto da parte ricorrente - una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass., Sez. V, 4 maggio 2022, n. 14153; Cass., Sez. V, 1° aprile 2022, n. 10651; Cass., Sez.VI, 15 giugno 2017, n. 14930 ;

C a ss., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1506; Cass., Sez. V, Sez. 5, 2 luglio 2014, n. 15027 ). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso che gli elementi addotti dall’Ufficio non potessero comportare l’assolvimento dell’onere della prova in quanto sprovvisti di gravità, precisione e concordanza, proprie della prova presuntiva, non ha fatto buon governo di tali principie va cassata.

3. Il secondo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, salvo che si verifichi la duplice condizione che la documentazione venga depositata in sede giurisdizionale « in allegato all’atto introduttivo», come previsto dall’art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 pro tempore e che il contribuente alleghi «di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile» (Cass., Sez. V, 7 febbraio 2022, n. 3770; Cass., Sez. V, 5 novembre 2021, n. 31869; Cass., Sez. V, 29 luglio 2021, n. 21671; Cass., Sez. V, 10 marzo 2021, n. 6617).

4. La tempestiva produzione della documentazione in allegat o al ricorso introduttivo del contribuente , necessaria al fine di evitare di incorrere nella preclusione istruttoria, discende dalla correlazione di detta documentazione con la contestuale e tempestiva allegazione della non imputabilità del mancato deposito della medesima documentazione in sede amministrativa.

5. Nella specie, dalla narrativa della sentenza impugnata non risulta che la società contribuente abbia dedotto di non avere potuto adempiere alle richieste degli uffici per causaa essa non imputabile e non risulta che la documentazione sia stata prodotta in allegato al ricorso introduttivo, avendo la CTR accertato, diversamente, che «successivamente i ricorrenti depositavano la distinta delle giacenze e memorie illustrative». La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili i documenti già richiesti in sede amministrativa, prodotti solo tardivamente con la memoria illustrativa, senza che fosse allegato e provato che la mancata produzione in sede amministrativa dei documenti fosse stata ascrivibile a causa non imputabile al contribuente , non ha fatto buon governo dei suindicati principi.

6. Il ricorso va, pertanto, accolto per il riesame degli elementi addotti dall’Ufficio e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR a quo, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione staccata di Foggia, in diversa composi