Court declares tax dispute process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by the 2018 decree. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request for settlement by December 31, 2020, despite the availability of simplified dispute resolution procedures. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties do not request settlement within the prescribed period, terminating the litigation automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12017/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Igio Fitness Associazione Sportiva Dilettantistica, Mastrotto Giulia, Sallustio Giuliana, Boeche Maurizio, Balsemin Elena e denco Lorenzi rappresentati e difesi dagli Avv. Biancamaria Stivanello e Stefania Martin, con domicilio eletto in Roma, in via Alberico II n. 33, presso lo studio dell'Avv.
Elio Ludini; #DA/ciit- Com;""lbo R 49011tkio rébe-Aico 1--oftEA/zo avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1708/24/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. T650SPM01304 - T6503PM01285 - T6505PM01443 - T6505PM01446 - T6505PM01448 - T6506PM01300 ed il discendente atto n. T65COPM00191/2013. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma( i3-i9/ a DEPOSITATO IN CA LLER1A Il Presi oggi, ,, .2J SEI 20