Italian Supreme Court remands tax appeal case to new session due to complex solidary liability issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declined to decide the tax appeal in camera, ordering a remand to a new session for public hearing. The lower court had upheld the tax authority's claim that Giuliano Besson, as a managing partner of Top s.a.s., was jointly liable for the company's 2005 VAT and IRAP debts. Besson argued against the notification validity and the company's insolvency, but the Supreme Court deemed the legal questions too significant for a summary ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 377 c.p.c.; Art. 25 D.P.R. 602/1973: When a tax appeal involves complex issues of solidary liability and notification validity that cannot be resolved in camera, the Court must remand the case to a new session for public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14680/2014 R.G. proposto da Besson Giuliano, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv. Claudio Lucisano, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Natale Mangano e Maria Sonia Vulcano, giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell’avv.
Sante Ricci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - Oggetto : Tributi -Cartella di pagamento -Società di persone - Responsabilità solidale del socio - Rinvio a nuovo ruolo. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 115/24/13, depositata il 16 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 115/24/13 del 16/12/2013, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR), accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e da Equitalia Nord s.p.a. (di seguito Equitalia) e rigettava l’appello incidentale proposto da Giuliano Besson nei confronti dellasentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP) n. 82/11/11, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA e IRAP relative all’anno 2005. 1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata notificata a Giuliano Besson quale socio accomandatario di Top s.a.s. di Besson Giuliano e riguardava debiti tributari della società; 1.2. la CTR accoglieva l’appello principale di AE e di Equitalia e rigettava l’appello incidentale del contribuente evidenziando che:
a) la cartella di pagamento riguardava un debito fiscale di Top s.a.s. con riferimento al periodo in cui Giuliano Besson era socio accomandatario e, quindi, obbligato in solido con la stessa;
b) la medesima cartella era stata regolarmente notificata al ricorrente personalmente nella qualità di socio receduto e non di legale rappresentante della società, poi cessata;
c) la cartella di pagamento era stata in precedenza notificata anche alla società, sicché non sussisteva la denunciata decadenza exart. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
d) non si sarebbe potuto procedere alla previa escussione di una società non più in bonis per assenza di beni legittimamente pignorabili;
2. Giuliano Besson impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
3. AE ed Equitalia resistevano in giudizio con separati controricorsi. CONSIDERATO CHE 1. per l’importanza delle questioni affrontate la presente controversia non è decidibile in camera di consiglio, sicché va rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’