Cassation appeal dismissed due to lack of interest after lower court judgment was revoked.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying regional tax commission judgment had been revoked, eliminating the appellant's interest in continuing the litigation. The appellant submitted new precedents showing the revocation of the specific 2007 tax assessment, while the opposing party did not appear. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the necessary legal interest to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.c.; Art. 113 c.p.c.: When a judgment subject to cassation is revoked by a final decision, the cassation appeal becomes inadmissible due to the disappearance of the litigant's interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12175/2016 R.G. proposto da: Mazzara Anna Maria, res.inAvellino, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Achille Benigni, come da procura in atti, presso il quale è el.dom.to in Roma, Via Vittoria Colonna 18; -parte ricorrente - contro Comune di Avellino, in persona del Sindaco e legale rappresentante; -parte intimata - avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Campania n. 9895/15 del 6.11.15; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.9.22 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; udito il Procuratore Generale dott.
De Matteis che ha concluso per l’accoglimento del quarto e del quinto motivo di ricorso. Si osserva:§ 1.1 Anna Maria Mazzara ha proposto sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per maggiore Ici 2007 notificatole dal Comune di Avellino in relazione ad alcuni terreni ed aree fabbricabili in sua proprietà. La commissione tributaria regionale, decidendo nella contumacia del Comune, ha in particolare osservato che: - la base imponibile era costituita dal valore venale dei terreni in questione, desunto dal Comune in conformità ad una delibera applicativa dei moltiplicatori previsti dalla legge, asua volta fondata sulla stima dei singoli immobili da parte dell'agenzia del territorio; - la contribuente non aveva impugnato né la stima dell'agenzia del territorio né la delibera comunale, pubblicata ai sensi di legge, il che ne precludeva la disapplicazione nel presente giudizio ai fini Ici.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di Avellino. § 1.2 La ricorrente ha depositato memoria allegando sopravvenute sentenze della Commissione Tributaria Regionale Campania (passate in giudicato come da relativa attestazione di segreteria) con le quali: - (sent. n. 5783/16 del 15.6.2016) è stato disposto l’annullamento di analogo avviso, concernente l’annualità 2009, per insufficiente motivazione del medesimo; - (sent. n. 4 962/52/17 del 5.6.17) è stata revocata, con accoglimento rescissorio dell’appello della contribuente, la sentenza Commissione Tributaria Regionale n.9895/17 (oggetto del presente ricorso per cassazione), concernente l’annualità 2007, così dall’essere venuto meno l’interesse della parte contribuente a coltivare questa impugnazione di legittimità.
In effetti, va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto avente ad oggetto una sentenza della Commissione Tributaria Regionale revocata con sentenza definitiva. Stante il peculiare esito della lite, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese processuali; non sussistono invece i requisiti per il pagamento del raddoppio del contributo unificato da parte della ricorrente, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
Pqm La Corte - Dichiara inammissibile il ricorso; - Compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio