Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27535/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment, rejecting claim of illegible judgment and burden of proof failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27535/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Saverio Grillo's appeal against the Regional Tax Commission's decision to deny agricultural tax benefits. Grillo argued the first-instance judgment was illegible and that the tax authority improperly shifted the burden of proving his activity was purely agricultural. The court found the written judgment sufficiently clear and held that the taxpayer failed to prove his products were primarily self-produced rather than purchased from third parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 and n. 4 c.p.c.; Art. 32 and 56 bis DPR 917/1986: The burden of proving the prevalence of self-produced agricultural products rests on the taxpayer, and a written judgment is not null merely due to minor illegibility if readable.

Parole chiave

Generato dall'IA
agricultural tax benefits burden of proof taxpayer nullity of judgment illegibility of written decision commercialization of products tax assessment appeal procedural admissibility agroalimentare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. proc. civ.
con il primo motivo di ricorso Saverio Grillo deduce la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, per non avere la CTR ritenuto la nullità della sentenza di primo grado per carenza di Cons.
Art. 32 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazionedell’art. 32 e dell’art.
Art. 56 bis, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986
Nonno forfettario di cui all'art. 56 bis, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 e si applica quello ordinario» (Cass.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Nonno ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
art. 132 cod. proc. civ
con il primo motivo di ricorso Saverio Grillo deduce la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 2135 c.c
secondo la giurisprudenza di questa Corte, «le attività agricole vanno qualificate come "connesse" quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2135 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8128 del 22/04/2016
917 del 1986 e si applica quello ordinario» (Cass. n. 8128 del 22/04/2016); 2.2.
Cass. n. 16474 del 23/05/2022
Cass. n. 16474 del 23/05/2022; Cass.
Cass. n. 3487 del 14/02/2014
16474 del 23/05/2022; Cass. n. 3487 del 14/02/2014) e che detto onere non è stato assolto; 2.3.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29146/2015R.G. proposto da Grillo Saverio, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Civinini n. 85, presso lo studio dell’avv. Domenico Mariani, rappresentato e difeso dall’avv. Herman Altomare, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 653/03/15, depositata il 06/05/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento-Impresa agricola - Commercializzazione dei prodotti dell’attività -Benefici fiscali.Cons. est. G.M. Nonno RILEVATOCHE 1. con sentenza n. 653/03/15 del 0 6 / 0 5 /201 5 la C ommissione tributaria regionale della Calabria (di seguito CT R ) rigettava l’impugnazione propostada Saverio Grillo nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (di seguito CTP) n. 91/06/12, che aveva a sua volta respinto i ricorsi riuniti del contribuente avverso due avvisi di accertamento concernent i IRPEF, IRAP e IVA relativeagli anni d’imposta 2005 e 2006; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, gli avvisi di accertamento eranostati emess i in ragione dell’esercizio, da parte del contribuente imprenditore agricolo, di attività di trasformazione e vendita di carni e prodotti caseari prevalentemente effettuata previo acquisto di materie prime forniteda terzi; 1.2. la CTR respingeva l’appello di Saverio Grillo osservando, tra l’altro e per quanto ancora interessa , che :

a) la sentenza di primo grado, scritta a mano, era, con un po’ di impegno, leggibile e, dunque, non poteva ritenersene la nullità;

b) la dimostrazione dello svolgimento di attività essenzialmente agricola, con l’applicazione dei relativi benefici fiscali, spettava al contribuente, che non aveva assolto al proprio onere probatorio ;

2. avverso la sentenza della CTRSaverio Grillo proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso Saverio Grillo deduce la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, per non avere la CTR ritenuto la nullità della sentenza di primo grado per carenza di Cons. est. G.M. Nonno motivazione e illegibilità, nonché per essere la sentenza impugnata incomprensibile in quanto incompleta; 1.1. il motivo èin parte inammissibile e in parte infondato; 1.2. nella parte in cui si afferma l’illegibilità della sentenza di primo grado, il motivo è inammissibile per palese difetto di specificità: la CTR ha ritenuto la piena leggibilità della sentenza della CTP e il ricorrente ha omesso di allegare detta sentenza, sicché questa Corte non può apprezzare quanto da lui sostenuto, dovendo prestare fede all’accertamento del giudice di appello, al quale, peraltro, è demandata l’interpretazione degli atti processuali; 1.3. nella parte in cui si afferma l’incomprensibilità della sentenza impugnata, il motivo è infondato: il salto logico rinvenibile tra le pagg. 5 e 6 della motivazione del giudice di appello , infatti, non è tale da inficiarne la completezza, logica e puntuale;

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazionedell’art. 32 e dell’art. 56 bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente posto a carico del contribuente l’onere di provare la prevalenza dei propri prodotti rispetto a quelli acquistati da terzi; 2.1. il motivo è infondato; 2.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «le attività agricole vanno qualificate come "connesse" quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2135 c.c. ovvero quando i prodotti conseguenti ricadono tra quelli individuati dal decreto ministeriale emesso con cadenza periodica ai sensi dell'art.32, comma 2, lett. c, del d.P.R. n. 917 del 1986, per cui, qualora l'attività oggetto di verifica fiscale ed i relativi prodotti (nella specie, pane e altri prodotti da forno) non siano sussumibili nell'ambito applicativo dell'art. 2135 c.c. o, alla luce del decreto ministeriale vigente "ratione temporis", dell'art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986, è esclusa anche l'operatività del regime fiscale Cons. est.

G.M. Nonno forfettario di cui all'art. 56 bis, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 e si applica quello ordinario» (Cass. n. 8128 del 22/04/2016); 2.2. nel caso di specie, a prescindere dalla corretta individuazione delle disposizioni violate, la CTR ha condivisibilmente ritenuto che, in presenza di idonee presunzioni, quali quelle dedotte da AE, l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni applicative del regime fiscale agevolativo grava sul contribuente (cfr. Cass. n. 16474 del 23/05/2022; Cass. n. 3487 del 14/02/2014) e che detto onere non è stato assolto; 2.3. ogni ulteriore questione involge l’accertamento di fatto del giudice di merito, che non può essere messo in discussione con la proposizione di un vizio di violazione di legge;

3. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 109.732,00; 3.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;Cons. est. G.M. Nonno ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unif