Cassation court allows tax appeal dismissal by ordering remand due to new law enabling simplified dispute resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted the taxpayer's request to remand the case to a new role rather than dismissing the municipality's appeal. The municipality argued that quarry areas should be taxed as industrial facilities based on urban planning codes, while the taxpayer claimed exemption under specific regulations. The court decided to suspend the proceedings and remand the case because a newly enacted law now permits parties to resolve such disputes through a simplified procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 of Law No. 130/2022; The Court of Cassation may order a remand to a new role upon the entry into force of a law establishing a simplified procedure for pending litigation, thereby suspending the ordinary process to allow parties to access the expedited resolution mechanism.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12229/2014 R.G. proposto da: Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Elvira Di Mezzo, come da procura in atti, el.dom.to in Roma, V.le delle Province 114, presso lo studio dell’avv.Paola D’Amico; -parte ricorrente - contro Società del Travertino Romano spa, con sede in Roma, in persona del Presidente CdA e legale rappresentante, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.
Gianmarco Tardella, come da procura in atti, presso il quale è el.dom.to in Roma, Via G.Puccini 9; -parte controricorrente - avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Lazio n. 419/04/2013 del 6.11.2013; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.9.2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; Rilevato che: Il Comune di Guidonia Montecelio ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento Ici 2002-04 notificati alla Società del Travertino Romano spa in relazione ad aree fabbricabili a destinazione estrattiva insistenti in zona D del PRG (art. 10 NTA:
‘impianti industriali ed assimilati). La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l’Ici (a differenza dall’Imu, genericamente riferita al possesso di ‘immobili’) colpisce soltanto i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, con conseguente esclusione dei terreni destinati ad attività estrattiva su terreni agricoli, attività non ricompresa tra quelle di cui all'articolo 2135 cod.civ.; - gli immobili destinati a cava sono inoltre esenti (art.18 RD 1572/31) dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale, con conseguente loro esclusione dall'imposizione Ici, invece concernente tutti i terreni inclusi in catasto con attribuzione di rendita.
Con l’unico motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.1 n.2), 2 lett.
b) e 5 n.5) d.lvo 504/92, nonché dell’art.59 d.lvo 446/97. Premesso che l'attività estrattiva ha natura prettamente industriale, costituisce requisito necessario e sufficiente per l'imposizione Ici il fatto che l'area sia inserita quale edificabile nel PRG (evenienza nella specie evidente), a nulla rilevando che potessero fare ancora difetto i relativi strumenti urbanistici esecutivi (art.36 co. 2 d.l. 223/06 conv. in l. 248/06; Cass.SS.UU. n. 25506/06). Con riguardo alle aree estrattive, inoltre, il Comune aveva adottato (Delibera n.23 del 16/5/07) criteri di valore venale medio ai fini Ici che, nell'ambito delle aree edificabili, tenevano conto delle peculiarità dell'attività di cava, attribuendo ad esse un valore medio di comune commercio pari ad euro 78,21 al mq, a fronte di euro 208,32 al mq. invece previstoper le aree fabbricabili tout court.
La Società Travertino Romano ha depositato controricorso eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso avversario per difetto di autosufficienza, solo parziale ricostruzione dei fatti di causa, sopravvenuta carenza di interesse; ha poi concluso per il suo rigetto. Con memoria 8.9.2022 essa ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo del giudizio stante l’affermata definibilità della lite, previa sospensione del processo su istanza della parte interessata, ai sensi dell’art.5 l. 31.8.2022 n.130 (GU 1.9.2022), di imminente entrata in vigore (16.9.2022).
Nulla in proposito ha opposto il Comune ricorrente. Visto il sopravvenire del richiamato dettato normativo e l’opportunità di porre le parti in condizione di accedere, in presenza dei relativi presupposti, alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di rinvio a nuovo ruolo merita accoglimento.
P.Q.M.
La Corte - dispone rinvio a nuovo ruolo. Cos