Tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Article 6 of D.L. 119/2018. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit the necessary request before December 31, 2020, despite the possibility of declaring extinction. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if the parties do not request a settlement within the prescribed term, with costs borne by the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 28582/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Galletto Massimo, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Villa, con domicilio eletto in Roma, via Monte Bianco, n. 87, presso lo studio dell'Avv. Mariana Laiolo; CoArriu, o bc RD5,4.,;(4 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 640/5/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. R4CO21402329/2008 e 860010100120.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; "De rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta ‘- intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 45/522022- / Il Presit7nty DEPOSITATO IN CAN.LERIA oggi, 2 0,SEI 20