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Ordinanza — n. 27248/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court for insufficient constitutional minimum reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27248/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal, quashing the Regional Tax Commission's decision due to insufficient reasoning. The lower court relied on abstract legal hypotheses regarding 'carousel fraud' without evaluating specific evidence or the defendant's acquittal in criminal proceedings. Consequently, the judgment failed to meet the constitutional minimum of reasoning required by Article 111 of the Constitution.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4, c.p.c.; Art. 111, para. 6, Cost.: The reasoning of a judgment is deemed apparent if, despite its existence, it does not allow for a control on the exactness and logic of the decision-making process, failing to reach the constitutional minimum required by Article 111 of the Constitution.

Parole chiave

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insufficient reasoning constitutional minimum tax appeal carousel fraud quashing judgment apparent reasoning Article 111 imposta sui veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4, c.p.c.
546, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 111, para. 6, Cost.
Valentino Lenoci eventualmente sovrabbondante, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.» (Cass.
Art. 36, para. 2, no. 4, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num.
Art. 54, para. 1, lett. b), D.L. 22/06/2012, n. 83
civ., disposta dall'art. 54, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 marzo 2022, n. 7090
Cass. 25 settembre 2018, n. 22598
Cass. 25 settembre 2018, n. 22598).
Cass. 30 giugno 2020, n. 13248
111, sesto comma, Cost.» (Cass. 30 giugno 2020, n. 13248).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24630/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, non costituita, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege; –ricorrente – Contro DE CHIARA MARGHERITA ANTONIETTA, non costituita, -intimata – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIB UTARIA REGIONALE della CAMPANIA – sezione staccata di SALERNO n. 7860 / 09 /201 4 , depositata il 18 settembre 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno2022 dal consigliere dott.

Valentino Lenoci ; -Rilevato che: 1.Con avviso di accertamento n. RE001TA00042/2008 l’Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Avellino recuperava a tassazione, nei confronti della ditta individuale De Chiara Margherita Antonietta AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF 2003 R.G. N.24630/2015 Cons. est. Valentino Lenoci (esercente l’attività di commercio di autoveicoli) una serie di fatture emessa dalla società Bottari Car s.r.l., per l’importo di € 333.416,61, e procedeva quindi alla determinazione di maggiori IRPEF, IRAP, IVA e relative addizionali.

2. Tale avviso di accertamento veniva impugnato dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellinola quale, con sentenza n. 190/03/2011, accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento suddetto.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale della Campania –se zione staccata di Salerno, con sentenza n. 7860/09/2014, pronunciata il 28 maggio 2014e depositata in segreteria il 18 settembre 2014, rigettava l’appello.

4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di duemotivi. Non si è costituita in giudizio l’intimata De Chiara Margherita Antonietta.

5. La discussione del ricorso è stat a quindi fissat a per la c amera di consiglio del 22 giugno2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che:

6. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per essere, la motivazione della sentenza impugnata, generica, confusa ed inconferente rispetto all’oggetto del giudizio, e per avere, la C.T.R., erroneamente dato rilevanza all’assoluzione della sig.ra De Chiara in sede penale, al fine di escludere la buona fede della stessa in relazione alla “frode carosello” alla base dell’accertamento impugnato.

R.G. N.24630/2015 Cons. est. Valentino Lenoci Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente denuncia, inoltre, violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché violazione e falsa applicazione degli artt.2700, 2727 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. trascurato di valutare gli indizi di inesistenza del fornitore della De Chiara, e di riconoscere il carattere di fatti accertati con valore fidefaciente dalla G.d.F. nel processo verbale di constatazione alla base dell’accertamento, senza tenere conto, invece, degli indizi riguardante la natura di “cartiera” della società fornitrice.

7. Procedendo quindi all’esame dei motivi in oggetto, osserva la Corte quanto segue. 7.1. Il primo motivo appare fondato. Ed invero, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b),del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (in questo senso, da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090;

Cass. 25 settembre 2018, n. 22598). Più in particolare, « la motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, ed R.G. N.24630/2015 Cons. est. Valentino Lenoci eventualmente sovrabbondante, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.» (Cass. 30 giugno 2020, n. 13248). Nel caso di specie, la ricorrente lamenta proprio l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che in effetti appare del tutto generica.

La motivazione in questione, invero, da un lato è incentrata sull’esposizione di ipotesi e casistiche astratte in tema di ripartizione dell’onere della prova nelle cc.dd. “frodi carosello”, svincolate da qualunque considerazione della fattispecie concreta; dall’altro, deve ritenersi inconferente, e basata su pochi elementi inconsistenti, quali la sentenza assolutoria del G.U.P. del Tribunale di Ariano Irpino, senza alcuna autonoma valutazione degli elementi emersi in sede penale. La pronuncia, quindi, presenta delle evidenti carenze dal punto di vista motivazionale, non essendovi alcuna valutazione del quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito per rigettare l’appello proposto dall’Ufficio. 7.2.

L’accoglimento del primo motivo ha carattere dirimente, e determina quindi l’assorbimento del secondo motivo.

8. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Campania– sezione R.G. N.24630/2015 Cons. est. Valentino Lenoci staccata di Salerno, in diversa composizione, la qu