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Ordinanza Interlocutoria — n. 27246/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding proportional stamp duty on corporate debt forgiveness.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27246/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the tax agency's appeal, ordering a remand for a new trial. The agency argued that a corporate debt forgiveness used to cover losses and restore capital should incur proportional stamp duty, while the lower court had ruled it exempt because the funds were already available within the company. The court agreed to hear this specific issue together with a related ongoing case, deeming a joint examination necessary before deciding the final outcome.

Regesto Legislator

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Art. 22 DPR 131/1986; Art. 4 DPR 131/1986: The court establishes that the specific application of proportional versus fixed stamp duty depends on the precise accounting classification of the funds at the time of the corporate resolution.

Parole chiave

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stamp duty registration corporate debt forgiveness proportional tax rate capital restoration joint case hearing remand for retrial accounting classification debito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 22 DPR 131/1986
la medesima questione, concernente l'applicazione dell'art. 22 del d.P.R.
Art. 4 DPR 131/1986
in conto capitale) non avrebbero dovuto scontare l'imposta proporzionale applicata dall'ufficio, ma quella fissa prevista dall'art. 4 lettera a) punto 5 della tariffa parte prima allegata al DPR n.
Art. 2424 c.c.
art. 2424 c.c
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Testo completo

ockiTti lek sul ricorso iscritto al n. 20694/2018 del ruolo generale, proposto DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale: 06363991001), in persona del direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui Uffici siti in Roma, alla via Dei Portoghesi, n. 12, domicilia ex lege. - RICORRENTE - CONTRO la SHIKI S.R.L. (codice fiscale: 07162730969), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, alla Via Mola Pier Francesco n. 21, dichiarata elettivamente domiciliata in primo grado presso lo studio dei dott.ri Franco Nebuloni e Giorgio Faroni sito in Piazza Trento e Trieste n.2, Busto Arstizio (VA). - INTIMATA - Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - avverso la sentenza n. 5676/15/17 della Commissione tributaria regionale di Milano, depositata il 29 dicembre 2017, non notificata;

LETTE Le motivate conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, Stanislao Ce M. desosi - e 1'11 I glio 2022, con le quali è stato &f,t • i n I chiesto c icorso. UDITA la relazione della causa svolta in data 14 settembre 2022 dal consigliere Ugo Candia; RILEVATO CHE 1. Con l'avviso di liquidazione n. 12/1T/006786/000/P001, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - aveva tassato, a titolo di imposta di registro con le relative sanzioni, nella misura proporzionale dello 0,5% e del 3%, «la rinuncia al credito ed il finanziamento soci enunciati nella delibera di copertura delle perdite accumulate al 31 dicembre 2011, copertura effettuata tramite l'utilizzo del capitale sociale di euro 10.000, poi ricostituito in euro 50.000, e la rinuncia da parte dei soci al credito di euro 207.520 derivante dal finanziamento loro concesso in precedenza per complessivi euro 204.050»;

2. La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 9619/46/2015, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contro detto avviso, così annullando «l'imposta computata sulla rinuncia al finanziamento soci, trattandosi di utilizzo di somme già disponibili in società»;

3. La Commissione tributaria regionale di Milano aveva rigettato l'appello avanzato contro la predetta sentenza dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Milano - confermando, quindi, la sentenza di primo grado, assumendo, preliminarmente, che «i soci avevano rinunciato ai finanziamenti "appostati nello stato patrimoniale del bilancio sotto la voce altre riserve per un importo di euro 240.050 ... e come specificato quali altri riserve "versam. in c/c capit."alla pagina 9 della note integrativa di detto bilancio». 3.1. Sulla scorta di tale premessa, la Commissione Regionale riteneva che «pure il finanziamento soci di euro 240.050, poi utilizzato Proc. 20694/2018 ric. gen. sentenza Pagina 2 di 4 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - per ricostituire il capitale sociale e per coprire le perdite, era stato effettuato in conto capitale, non a titolo di mutuo, per cui il suo utilizzo non poteva essere considerato una rinuncia al credito perché i versamenti di quel tipo concorrono a formare il patrimonio netto della società, la quale se ne appropria a titolo definitivo», con la conseguenza che «mentre tali versamenti (ndr. in conto capitale) non avrebbero dovuto scontare l'imposta proporzionale applicata dall'ufficio, ma quella fissa prevista dall'art. 4 lettera a) punto 5 della tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986 che tratta degli atti propri della società ed, in particolare, degli aumenti di capitale o del patrimonio effettuati con conferimento di denaro, la destinazione di tale finanziamento alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale non era soggetta all'imposta di registro nella misura proporzionale pretesa dall'ufficio, trattandosi di una diversa collocazione di una posta contabile nell'ambito della medesima lettera "A" del passivo del bilancio, nell'articolazione prevista dall'art. 2424 c.c., cioè, ... di un recupero di somme già disponibili in società»;

4. avverso tale sentenza, l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 28 giugno 2018, che risulta essere stata effettuata presso lo studio dei difensori della società costituitisi in primo grado, con ricezione ad opera del portiere avvenuta in data 3 luglio 2018, formulando un unico motivo d'impugnazione. La Shiki S.R.L. è restata intimata.

5. la medesima questione, concernente l'applicazione dell'art. 22 del d.P.R. 131/1986 e la misura dell'imposta di registro da applicare all'ipotesi di enunciazione di un finanziamento nel verbale di assemblea relativo a delibera societaria di ripianamento del capitale sociale mediante rinuncia al predetto finanziamento, riguarda anche l'oggetto del giudizio n. 4330/2018 di ruolo generale (che risulta fissato per l'udienza pubblica del 18 ottobre 2022); RITENUTA l'opportunità di una trattazione congiunta del presente giudizio con il procedimento n. 4330/2018; Proc. 20694/2018 ric. gen. sentenza Pagina 3 di 4 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile -

P.Q.M.

la Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di con