Italian tax court dismisses appeal and remands case for joint trial of necessary co-litigation parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to annul a tax assessment due to lack of signature delegation. The court found that the lower appellate court correctly identified the illegitimacy of the assessment but failed to address the necessary co-litigation involving the company's partners. Consequently, the case was remanded for a joint trial with two other pending proceedings to resolve the necessary joint litigation issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 104 c.p.c.; Art. 105 c.p.c.: When a necessary co-litigation exists between a company and its partners regarding tax assessments issued before a corporate transformation, the court must order a joint trial of all related proceedings to ensure a complete resolution of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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DINANZA It.376(LI.0(Ùakl 2,20O- zo.zz sul ricorso iscritto al n. 23688/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro REAL ESTATE CARLETTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Maria Lopez, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Fazzala- ri in Roma, via Monte Zebio n.37; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emi- lia Romagna n.602/11/2016 depositata 1'8 marzo 2016, e che non ri- sulta essere stata notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 giugno 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, accoglieva l'appello della Real Estate Carletti S.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara n. 604/1/2015 di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente, società attiva nel settore immobiliare, avente ad oggetto l'avviso di accerta- mento relativo all'anno di imposta 2009 n. THD02I100626/2014, re- lativo alla Real Estate Carletti S.r.l. per il periodo 1° gennaio - 25 no- vembre 2009, precedente alla trasformazione da Cedac S.a.s. di Tosi Elena & C. a Real Estate Carletti S.r.l., per II.DD., IVA e accessori.
2. Il giudice d'appello, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, accoglieva la doglianza preliminare, relativa all'assenza di delega di firma dell'atto impositivo e, per l'effetto, dichiarava l'illegit- timità dell'accertamento.
3. Avverso la sentenza propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affida- to a due motivi, cui replica la contribuente con controricorso, illustra- to con memoria. Considerato che: Le parti, nelle loro difese, evidenziano che nei confronti della contri- buente e dei suoi soci sono stati emessi i seguenti atti impositivi:
1) avviso di accertamento n. THD01I100628/2014, relativo al Rag. Andrea Carletti per l'anno 2009;
2) avviso di accertamento n. THD02I100626/2014, relativo alla so- cietà contribuente per il periodo 1° gennaio - 25 novembre 2009, precedente alla trasformazione da Cedac S.a.s. di Tosi Elena & C. a Real Estate Carletti S.r.l.;
3) avviso di accertamento n. THD01I100744/2014, relativo alla Sig.- ra Elena Tosi, in riferimento alla partecipazione posseduta nella Cedac S.a.s. di Tosi Elena & C. (48%) per il periodo 1° gennaio - 25 novembre 2009. Il secondo avviso è quello oggetto del presente giudizio, emesso nei confronti della società, al tempo società di persone prima della tra- sformazione in società di capitali e, considerato il profilo di litiscon- sorzio necessario che potenzialmente pone la fattispecie nei confronti dei soci, ritenuto che, per decidere sulla questione, è necessario di- sporre la trattazione del presente processo congiunta con con i pro- cessi iscritti agli RGNN 23542/2016 e 23522/2016 pure pendenti avanti alla Corte di Cassazione,
P.Q.M.
La Corte: rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta del processo con i pro- cessi iscritti agli RGNN 23542/2016 e 23522/2016. Così deciso in Roma il 21 giugno 2022 DEPOSITATO IN CANCE