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Decreto — n. 27234/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6.

Numero d'incarto Decreto — n. 27234/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax authority failed to utilize the specific procedural mechanism provided in Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018 to continue proceedings. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The process extinguishes by time lapse if parties do not request a hearing within the statutory period, and costs remain with the anticipator.

Parole chiave

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process extinguishment tax appeal time limit D.L. 119/2018 Article 6 hearing extension request costs allocation rule differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13 del d.l. n. 119 del 2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, terzo comma del cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 3909/2016 R.G. proposto da Imal S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Bertaggia e Erica Dumontel, con domicilio eletto in Roma, via Tacito, n. 10, presso lo studio di quest'ultima; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 738/26/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7Z030201507/2010.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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