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Decreto — n. 27217/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by expiration of settlement deadline under Art. 6 D.L. 119/2018 without party request.

Numero d'incarto Decreto — n. 27217/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished after the statutory deadline for settlement negotiations expired on December 31, 2020. The Revenue Agency and the taxpayer failed to submit a request for settlement proceedings or a denial thereof within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by expiration of the settlement deadline if no request for hearing is filed, with costs borne by the anticipator.

Parole chiave

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tax litigation extinction settlement deadline expiration D.L. 119/2018 Art. 6 automatic process termination costs allocation rule ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4339/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in. Roma, in persona del .Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Nappi Lucia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gian Enrico Barone e Linda Longo, con domicilio eletto in Roma, via Bruno Ludovisi, n. 35, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 846/01/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TL3011804679/2010.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma92. '2/1 • E P OS