Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 27216/2022 — snciv Generato dall'IA

Civil court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement deadline passage.

Numero d'incarto Decreto — n. 27216/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished because the taxpayer filed a simplified settlement request before the statutory deadline. The taxpayer submitted the required documentation and payment, while the tax agency did not object within the specified period. Consequently, the court ruled that the litigation ended automatically by operation of law, leaving only the advance litigation costs to be borne by the taxpayer.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 11, comma 10 d.l. 50/2017; Art. 391 c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the taxpayer requests a simplified settlement and the tax authority does not object within the prescribed term.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement tax procedure extinction simplified tax procedure deadline passage civil procedure code tax authority objection litigation costs contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 11, comma 10 d.l. 24 aprile 2017, n. 50
Art. 6, comma 10 d.l. 24 aprile 2017, n. 50
50 del 1997, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, ai sensi di tale comma 10, il processo si è quindi estinto con il decorso del predetto termine del 31 dicembre 2018; che le spese del processo estinto restano ex lege (ultimo periodo del comma 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391 cod. proc. civ.
50 del 2017) a carico della parte che le ha anticipate; ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
50 del 2017) a carico della parte che le ha anticipate; ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 15713/2016 R.G. proposto da Lavate/li Marco, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Sonia Vulcano e Claudio Lucisano, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 91 presso lo studio dei suddetti professionisti; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5621/33/2015, pronunciata con riferimento all'atto impugnato n. T9D013D03052/2012.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere depositata dall'Agenzia delle entrate il 13/02/2019, con la quale si dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia - corredata della documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della stessa definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2018, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 1997, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, ai sensi di tale comma 10, il processo si è quindi estinto con il decorso del predetto termine del 31 dicembre 2018; che le spese del processo estinto restano ex lege (ultimo periodo del comma 10 dell'art. 6 del d.l. n. 50 del 2017) a carico della parte che le ha anticipate; ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma il _ Il P dente DEI P OSITATC 71A _ T 2022 2IL