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Decreto — n. 27212/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 27212/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the underlying administrative procedure extinguished on December 31, 2020, due to the lack of a settlement request. The taxpayer and the tax authority failed to submit the necessary request for settlement within the statutory deadline, triggering automatic extinction under Article 6 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed as the subject matter no longer existed, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory period for a settlement request expires without such request being filed, the tax procedure extinguishes automatically, rendering any subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax procedure extinction settlement request deadline D.L. 119/2018 inadmissible appeal automatic extinction differimento dell'imposizione inoltro della dichiarazione fiscale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la ,documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la ,documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 285/2015 R.G. proposto da Ruggeri Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Pisani, con studio in Milano, Via Aurelio Saffi, n. 23, e domiciliato presso il seguente indirizzo PEC: angeloriisani@avvocatinapoli.legalmail.it in uso al predetto legale; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2351/33/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9D010702732/2010.

Vista la ,documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte ché le ha anticipate.

DICHIARA