Tax appeal dismissed as process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Revenue Agency challenged a regional commission decision regarding simplified tax definitions, while the lawyers argued for procedural flexibility. The court ruled that without an explicit request to fix a hearing date, the statutory time limit expired, terminating the proceedings and leaving costs with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing if no such request is filed, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 14672/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Studio legale Rossini & Carrano avvocati associati, e gli Avv.ti Carrano Raffaele e Rossini Luigi, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Carrano, con pec: raffaele.carrano@pecstudio.it ; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sezione distaccata di Salerno n. 11650/04/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n.TF9020402570/2013;
TF9020402572/2013; TF9010402581/201:3; TF9010402582/2013; TF9010402579/2013; TF9010402577/2013. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata 25 (if della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSIT