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Decreto — n. 27201/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to voluntary settlement and lack of further appeals.

Numero d'incarto Decreto — n. 27201/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished after the tax authority confirmed the taxpayer's voluntary settlement and lack of further appeals. The taxpayer submitted the required documentation for the simplified definition procedure, and no one filed an objection within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically on December 31, 2020, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When a taxpayer voluntarily requests the simplified definition of a tax dispute and no objections are filed within the prescribed period, the judicial process is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment voluntary settlement procedure simplified tax definition procedural termination tax authority confirmation estinzione del debito differimento dell'imposizione arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 29509/2016 R.G. proposto da Maglificio Gottardi S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina D'Agostino, con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 34, presso lo studio dell'Avv. Fabio Piacentini; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 1279/13/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THH03M402780/2012.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le hai anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 22, DEPOSUATO 149 ?g. ERIA ',