Cassation court dismisses tax penalty appeal due to taxpayer's death extinguishing the administrative debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax penalty appeal extinguished following the death of the taxpayer, Leonida Emilio Paggiaro. Although the taxpayer had partially settled the debt in the first instance, the administrative obligation to pay penalties does not survive the death of the individual under Italian law. The court ruled that the death of the violator extinguishes the public credit arising from tax violations, thereby terminating the proceedings and ordering the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 d.lgs. 472/1997; Art. 2 d.lgs. 472/1997: The death of the taxpayer extinguishes the administrative debt for tax penalties, as the obligation is personal and non-transmissible to heirs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29255/2018 R.G. proposto da Leonida Emilio Paggiaro, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. Alessandro Bellofiore Briottone e Paolo Puccioni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Alessandro Vessella, n. 30 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso i propri uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Lombardia n. 955/2018 depositata 6/3/2018.
Udita la relazione svolta nella udienza del 30 giugno 2022 dal Consigliere Stefania Billi RITENUTO CHE - il contribuente ha proposto quattro motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, confermando parzialmente la pronuncia di primo grado, ha dichiarato la cessata materia del contendere in relazione ai due terzi dell'importo originario degli atti impugnati e lo ha condannato per il residuo terzo; oggetto di impugnazione era la contestazione della violazione e l'irrogazione delle sanzioni collegate ad un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva ripreso a tassazione il maggiore reddito di capitale derivante dalla detenzione di attività estere sottoposte a tassazione mediante imposizione sostitutiva; nel corso del giudizio di secondo grado il contribuente aveva definito in via agevolata la cartella di pagamento emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo dei due terzi, dopo l'esito favorevole della vertenza per l'Agenzia delle Entrate in primo grado; l'Agenzia delle Entrate si è costituita solo ai fini della partecipazione all'udienza di discussione; nelle more dell'udienza pubblica l'Agenzia delle Entrate ha fatto istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
CONSIDERATO CHE dalla documentazione prodotta risulta che il contribuente è deceduto in data 25 dicembre 2019; la controversia riguarda l'impugnativa di un at:to di irrogazione di sanzioni; ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, 472, l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi; la regola della intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi fissata, dall'art. 8 del d.lgs. citato, è il corollario del principio della responsabilità personale specificamente codificato nel precedente art. 2 e costituisce un principio di ordine generale, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione (Cass.
Sez. 5, n. 8097/2003, Rv. 563440 - 01); il decesso, pertanto, determina il venire meno dell'interesse alla pretesa erariale con conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass. n. 27126 del 2019 in motivazione); le spese del giudizio vanno compensate attesa la sopravvenienza dell'evento che ha determinato la cessazione della materia del contendere. p.q.m. la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese dell'intero