Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, requiring prior exchange of settlement documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had upheld the tax authority's assessment. The taxpayers argued for a favorable tax settlement, but the court noted the settlement documents were submitted without notifying the opposing party. Consequently, the court ordered the exchange of documents to ensure procedural fairness before any final ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 d.l. 24/2017; Art. 116 c.p.c.: The court must ensure the opposing party's right to be heard before adopting a decision on a request for early case termination, requiring prior notification of settlement documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA 222c_ Sul ricorso n. 7603-2014, proposto da: 2.022_ COLTRO VITTORIO & C s.a.s. (già Co.ma.pel. s.n.c. di Coltro e Lanaro), cf. 01523920286, in persona del suo legale rappresentante p.t.; COLTRO Vittorio, c.f. CLTVTR48P21G224W, LANARO Patrizia, cf. LNRPRZ56A55G224D, elettivamente domiciliati in Roma, P.zza di Priscilla n. 4, presso lo studio dell'avv. Stefano Coen, dal quale, unitamente all'avv. Alberto Buscema, sono rappresentati e difesi - Ricorrenti CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 77/08/2013 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 23.09.2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 6 aprile 2022 dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che RGN 7603/2014 Cons nere rel. Federici L'Agenzia delle entrate, all'esito di una verifica fiscale, notificò alla Co.ma.pel s.a.s., ora Coltro Vittorio & C s.a.s., l'avviso d'accertamento con cui furono rideterminati i ricavi della società (C 450.310,00), oltre che l'Iva e l'Irap relativamente all'anno 2005, con irrogazione delle sanzioni. Furono peraltro notificati avvisi di accertamento nei confronti dei soci, ai fini del reddito d'impresa relativo alla quota di partecipazione sociale. Avverso gli atti impositivi i contribuenti proposero ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, che con la sentenza n. 88/02/2011 ne accolse in parte le ragioni, annullando il recupero ad imponibile delle somme corrisposte per l'acquisto di titoli di stato, nonché le sanzioni.
Le parti, ciascuna per quanto soccombente, impugnarono la pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che con la sentenza n. 77/08/2013, ora al vaglio della Corte, rigettò il ricorso dei contribuenti e accolse quello dell'Amministrazione finanziaria, riconoscendo dunque integralmente le ragioni dell'Agenzia delle entrate. La società e i soci hanno censurato la decisione con dieci motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Prima della celebrazione dell'adunanza camerale il difensore delle parti ha depositato documentazione relativa alla definizione della lite ai sensi dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla I. 21 giugno 2017, n.
96. Nell'adunanza camerale del 6 aprile 2022 la causa è stata trattata. Considerato che Nelle more del giudizio parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n.
50. Rilevato che la documentazione non risulta comunicata alla difesa della controparte e che prima dell'adozione di ogni consequenziale determinazione appare necessario instaurare il contraddittorio tra le parti al fine di consentire alla controricorrente una eventuale verifica sulla regolarità dei pagamenti e della definizione agevolata della controversia.
P.Q.M.
Dispone che la ricorrente notifichi all'Avvocatura dello Stato la documentazione relativa alla definizione agevolata della lite; assegna a tal fine alla ricorrente termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente RGN 7603/2014 Consigliere rel. Federici ordinanza; rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la comunicazione alle parti della suestesa ordinanza. Così