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Ordinanza — n. 27155/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal, upholding regional commission's finding of hidden profits via foreign asset increase presumption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27155/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Veneto Regional Tax Commission's decision to assess hidden profits based on an increase in foreign assets. The taxpayer argued that the evidentiary logic was flawed, but the court emphasized that civil and tax law do not require multiple indicators for a presumption to hold valid. Consequently, the court ruled that a single, precise, and grave indicator—here, the significant rise in foreign holdings—was sufficient to support the tax authority's claim, provided the reasoning was logically sound and adequately motivated.

Regesto Legislator

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Art. 2729 c.c.; artt. 38, 39 DPR 600/1973; art. 54 DPR 633/1972: A single precise and grave indicator is sufficient to establish a simple presumption of hidden income in tax proceedings, provided the judge's reasoning is logically consequent and adequately motivated.

Parole chiave

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presumption of hidden income foreign asset increase tax audit evidence single indicator sufficiency tax liability assessment indirect participation logical reasoning standard rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 2729, comma 1, cod. civ.
art. 38, comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973
art. 39, comma 4 del d.P.R. n. 600 del 1973
art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972
civ., che, introdotta dall'art. 54, primo comma, lett.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo un

Giurisprudenza citata

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Cass., 16/05/2017, n. 12002
Cass., 16/05/2017, n. 12002; Cass., 2/03/2017, n.
Cass., 2/03/2017, n. 5374
12002; Cass., 2/03/2017, n. 5374; 12/04/2018, n.
Cass., 12/04/2018, n. 9059
Cass., 25/10/2019, n. 27410
Cass., 29 luglio 2009, n. 17574
Cass., 29 luglio 2009, n. 17574; 15 gennaio 2014, n.
Cass., 15 gennaio 2014, n. 656
Cass., 26 settembre 2018, n. 23153
Cass., 28 aprile 2021, n. 11162
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Testo completo

la seguente ORDINANZA (2., 2 25- Sul ricorso n. 648-2014, proposto da: ALBIERO Roberto, c.f. LBRRRT46R31A4590, elettivamente domiciliato in t•1 Roma, alla via (dei Monti Paridi—n7-4-8 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marini, dal quale, unitamente all'avv. Loris Tosi, è rappresentato e difeso - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 47/19/2013 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 6.05.2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 6 aprile 2022 dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che All'esito di verifica condotta dalla GdF presso la Conceria Gherber s.p.a., e del processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle entrate notificò alla società medesima, nonché ad Albiero Roberto e Faggiana Paolo, vari avvisi di accertamento. Alla prima, per quanto qui d'interesse, relativamente agli RGN 648/2014 Con I. Federici anni d'imposta 2003 e 2004, all'Albiero e al Faggiani per gli anni 2002, 2003, 2004. Dall'attività di verifica era emerso che la società, che aveva come socio unico la "Leather International s.a.", sedente in Lussemburgo, era riconducibile ai due soci Albiero e Faggiani, che controllavano la società estera con partecipazioni dirette nonché attraverso le società fiduciarie F.P.V.

Fiduciaria Professionisti Veneta e Global Investment Planning Ltd. Con gli atti impositivi l'Amministrazione finanziaria contestò alla società l'omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi, rideterminando l'imponibile ai fini Irap e Iva. Contestò ai soci, che indirettamente partecipavano del capitale sociale della Conceria Gherber, gli utili extrabilancio, nella misura corrispondente all'incremento delle disponibilità estere accertate (per l'anno 2002 pari ad C 275.630,42 nei confronti dell'odierno ricorrente), nonché il maggior reddito derivante dalla fruttuosità delle disponibilità estere (pari ad C 333.687,83 nei confronti dell'Albiero per la medesima annualità).

La società e i soci impugnarono gli avvisi di accertamento con altrettanti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che, pronunciando le sentenze nn. 20/04/2010 e 122/09/2010, accolse in parte le ragioni della Gherbert, rigettando quelle dei soci. Gli appelli avverso le predette pronunce, riuniti dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, furono decisi con la sentenza n. 47/19/2013, ora oggetto d'impugnazione. Per quanto qui d'interesse il giudice regionale, con riferimento all'accertamento del maggior reddito dell'Albenzio relativamente all'anno d'imposta 2002, ha rigettato le ragioni del contribuente, affermando che le modalità d'accertamento avevano correttamente individuato le diverse origini dell'imponibile attribuito al socio.

Il ricorrente ha censurato la sentenza, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. Nell'adunanza camerale del 6 aprile 2022 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Il ricorrente ha proposto ricorso dolendosi: con il primo motivo dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto all'omesso esame delle differenze RGN 648/2014 consigUei rel. Federici c/L"-[ I • nell'accertamento delle imposte tra il 2004 ed il 2002, non avendo considerato il giudice d'appello che solo con riguardo alla prima annualità l'Agenzia delle entrate aveva determinato il maggior reddito dell'Albiero sulla base del maggior utile accertato in capo alla società, al contrario mancando lo stesso riscontro con riferimento all'anno 2002; con il secondo motivo della violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'erroneo governo delle regole sulla prova presuntiva; con il terzo della violazione dell'art. 36 del d.lgs. 22 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non aver considerato le argomentazioni sostenute dal contribuente nell'atto d'appello in ordine alla inesistenza di prove presuntive sugli utili extrabilancio contestati all'Albiero.

Premesso che il petitum del ricorso del contribuente è circoscritto all'anno d'imposta 2002, i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, perché intrinsecamente ricondotti alla medesima questione, sia pur valutata sotto i distinti profili del vizio di motivazione e dell'errore di diritto sostanziale, da cui sarebbe affetta la pronuncia. Il contribuente vuole evidenziare la sostanziale differenza tra l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2004 e quello riferito al 2002. Nel 2004 l'Agenzia delle entrate aveva notificato un atto impositivo alla società, per utili non dichiarati, così che il maggior imponibile in capo alla società costituiva il presupposto per desumere anche l'occulta distribuzione ai soci dei suddetti utili sociali.

L'accertamento presupposto nei riguardi della società era mancato invece nel 2002, per cui non sussistevano gli elementi presuntivi per l'accertamento in capo ai soci, e all'Albiero per quanto qui d'interesse, di un maggior reddito da partecipazione. Il dato, che si assume non esaminato dalla Commissione regionale, è censurato sia sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione, sia sotto l'aspetto del malgoverno delle regole sulla prova presuntiva. I motivi sono entrambi infondati. La sentenza si occupa dell'accertamento relativo al 2002 nel punto 26), sviluppato nelle pagg. 22 e 23.

Ebbene, dopo aver riferito delle ragioni d'appello, la pronuncia ritiene che l'operato dell'ufficio sia stato tutt'altro che contraddittorio ed errato, avendo «individuato con precisione la diversa RGN 648/2014 Consi e r I. Federici origine dei redditi accertati a carico della società e dei soci». Proseguendo, mostra consapevolezza che, nonostante gli accertamenti siano collegati alla stessa attività di verifica, la «successiva azione accertativa è stata incentrata su presupposti diversi». Nei confronti della società l'Amministrazione finanziaria ha fondato l'accertamento sul modello analitico-induttivo, recuperando ad imponibile i ricavi conseguiti dall'impiego di manodopera non contabilizzata; nei confronti dei soci invece ha autonomamente considerato i redditi di natura patrimoniale, mediante la verifica delle loro disponibilità estere e del loro incremento, e le quote dei redditi non contabilizzati, distribuiti dalla società ai soci.

Nel punto 26.2), relativo sempre alla analisi della medesima annualità, nel rispondere alle critiche rivolte dai contribuenti sulla assenza di titolarità del rapporto sociale e di presunzioni gravi, precise e concordanti, ha rinviato alle dettagliate emergenze dei verbali di constatazione, di cui ne ha condiviso il tenore e le valutazioni. Ebbene, tenendo conto che la sentenza risulta pubblicata il 6 maggio 2013, ad essa trova applicazione la nuova formulazione restrittiva dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., che, introdotta dall'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito della legge 7 agosto 2012, n. 134, è entrata in vigore dal giorno 11 settembre 2012 e dunque anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata.

Pertanto il sindacato di legittimità per vizio di motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e danno luogo a nullità della sentenza, e al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr.

Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; 20/11/2015, n. 23828; 12/10/2017, n. 23940). Con la nuova formulazione del n. 5 dunque lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario. Nel caso di specie, ammesso che l'analisi delle prove operato dal giudice regionale possa rientrare in tale alveo (come "fatto" considerato), la motivazione sul punto non solo mostra che la questione (l'assenza di un RGN 648/2014 Consjfre r I. Federici ,-t,,LtA- accertamento presupposto nei confronti della società) è stata oggetto di esame, ma evidenzia come sia stata attentamente vagliata, nella consapevolezza dei distinti riscontri utilizzati dal collegio veneto per accertare il reddito del socio, ed in particolare non già, o non solo, la presunta distribuzione degli utili occultati dalla società, ma principalmente, od esclusivamente, il constatato incremento delle disponibilità patrimoniali estere dell'Albiero, che non aveva altre fonti di reddito se non quelle provenienti dalla rilevante partecipazione azionaria (partecipazione indiretta al 50%) nel capitale sociale della Conceria Gherber.

Quanto alla critica sull'errore d'interpretazione delle regole di governo delle prove presuntive, va intanto premesso che la giurisprudenza di legittimità, nel tracciare il corretto procedimento logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, ha affermato che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (ex multis cfr.

Cass., 16/05/2017, n. 12002; Cass., 2/03/2017, n. 5374; 12/04/2018, n. 9059; 25/10/2019, n. 27410). Ciò che dunque rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l'ampio diritto del contribuente a fornire la prova contraria. Deve inoltre avvertirsi che ai fini della prova presuntiva non è escluso che l'accertamento trovi fondamento anche su un unico indizio.

Nella prova civile infatti, ed anche ai fini dell'accertamento tributario, non è necessario che gli elementi assunti a fonte di presunzione siano plurimi, benché gli artt. 2729, comma 1, cod. civ., 38, comma 3 e 39, comma 4 del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 si esprimano al plurale. Il convincimento del giudice può essere fondato anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza peraltro, nell'ambito del processo logico applicato al caso concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria (cfr.

Cass., 29 luglio 2009, n. 17574; 15 gennaio 2014, n. RGN 648/2014 Consi re rei. Federici cízz-;656; 26 settembre 2018, n. 23153; 28 aprile 2021, n. 11162). Ebbene, nel caso di specie il giudice d'appello ha sviluppato con logica consequenziale le proprie argomentazioni, valorizzando proprio l'incremento delle disponibilità estere patrimoniali dell'Albiero, nella consapevole distinzione tra tale elemento e quello relativo alla distribuzione presunta di utili sociali occultati. I motivi vanno dunque rigettati. Al rigetto dei primi due motivi segue l'assorbimento del terzo, dovendosi considerare implicitamente non condivise dalla Commissione regionale le ragioni addotte dal contribuente a sostegno della inesistenza della prova presuntiva del maggior reddito contestato dall'Amministrazione finanziaria.

In definitiva il ricorso è infondato e va rigettato. All'esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente nelle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore della Agenzia delle entrate nella misura di C 6.000,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo un