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Decreto — n. 27004/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 27004/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 decree. The appellant, Gatto, challenged a regional tax commission decision regarding an impositivo from 2013, while the tax agency argued the process ended automatically. The court ruled that without a specific request for a hearing before the deadline expired, the legal proceedings terminated, leaving the appellant responsible for any advanced costs.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request a hearing within the prescribed term, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment statutory deadline failure hearing request requirement procedural termination cost allocation rule sospensione della riscossione fiscale procedura di rivendicazione nel pignoramento accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
t•A' Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 30991/2018 R.G. proposto da Gatto Sebastian Luca, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Pace, con domicilio eletto in Milano, corso di Porta Romana, n. 89/B, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1644/5/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9D013D02412/2013. t•A' Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO I