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Decreto — n. 26957/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 26957/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on tax assessment documents, but the procedural window for further action closed without intervention. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request a hearing within the statutory period, with costs borne by the anticipator.

Parole chiave

Generato dall'IA
process extinction tax litigation statutory deadline failure to request hearing costs allocation procedura giudiziaria tributaria imposta sul capitale assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 16761/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro GE Capital Services s.r.I., GE Real Estate Italia s.r.I., Kensington Italy Rubino s.r.l. in liquidazione, Kensington Italy Primavera s.r.l. in liquidazione e Kensington Italy Rubino Holdco s.r.l. in liquidazione, rappresentate e difese dall'Avv. Gabriele Escalar, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1068/21/2018, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9B07MW04319/2014, T9B07MW06815/2013, T9B07MW04315/2014, T9B07MW04311/2014, T9B07MW06822/2013, T9B07MW04312/2014 e T9B07MW04316/2014.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma () SFT, JEPOSITA