Tax appeal dismissed as process extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension by the December 31, 2020 deadline. The Revenue Agency sued Risi and Allegretti regarding a tax assessment, but the specific legislative provision for simplified tax definition procedures had lapsed without action. Consequently, the court ruled the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes by time lapse if parties fail to request a hearing within the statutory period, terminating the litigation automatically.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 11610/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Risi Elvira e Allegretti Annunciata, rappresentate e difese dagli Avv.ti Edoardo Belli Contarini, Leonardo Laviola e Daniela Cutarelli, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio degli stessi; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4767/02/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9B03BR06486/2013.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 2:3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 320). ji CANCEILIEF;E